ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 27/02/2006 ADOTTATA DAL COMUNE DI BRIVIO (LC) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO D'IMPOSTA 2006.

............OMISSIS

 

  1. Di confermare, per le ragioni espresse in premessa, per l’anno 2005 le aliquote per l’applicazione dell’ICI nelle seguenti misure:

2) Di confermare, per la generalità di soggetti passivi di imposta, in € 125,00= la detrazione ICI prevista dalla legge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di confermare in € 200,00= la detrazione prevista per i soggetti passivi che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e specificati:

  1. limiti di reddito;
  2. possesso beni immobili;
  3. appartenenza a determinate tipologie.

 

Reddito

Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti con riferimento alla dichiarazione redditi anno 2005 (redditi percepiti nell’anno 2004).

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

REDDITO ANNUO COME SOPRA

Una persona

€ 8.390,00=

Due persone

€ 12.590,00=

Tre persone

€ 14.690,00=

Quattro persone

€ 16.260,00=

Cinque persone

€ 17.310,00=

Sei persone

€ 19.410,00=

Oltre le sei persone

€ 20.980,00=

Possesso beni immobili

Il soggetto passivo d’imposta ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

A/1 – abitazione di tipo signorile

A/8 – abitazioni in ville

A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

Appartenenza a determinate categorie

Il soggetto passivo di imposta deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

3) Di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della maggiore detrazione d’imposta di Euro 200,00.=:

 

4) Di dare atto che il minor gettito dovuto all’incremento della detrazione per l’abitazione principale verrà compensato con le nuove dichiarazioni di soggettività passiva ICI, rispettando l’equilibrio di bilancio;

5) Di confermare per l’anno 2006, ai sensi dell’articolo 3, comma 56 della Legge 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6) Di dichiarare il presente atto, con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lvo 267/2000.