DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 26 GENNAIO 2006

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2006

  

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale

- n. 8 del 15 gennaio 2004 con la quale venivano determinate le aliquote e la detrazione I.C.I. per l’anno 2004

- n. 15 del 27 gennaio 2005 con la quale venivano confermate le aliquote per le detrazioni I.C.I. per l’anno 2005;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce indirettamente alla Giunta Comunale la competenza a deliberare;

 

Visto il regolamento comunale disciplinante l’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 6 comma 2 che prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere differenziata entro tale limite;

 

Ritenuto opportuno riconfermare per l’anno 2006 le aliquote e la detrazione in vigore nell’anno 2005;

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267/2000;

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge

  

D E L I B E R A

  

di confermare per l’anno 2006 le aliquote approvate con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 27 gennaio 2005, come qui di seguito specificate:

ABITAZIONE PRINCIPALE: 5‰;

FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO CAT. D: 6,5‰;

FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO CLASSIFICABILI NELLA CAT. D (art. 5, c. 2 D.Lgs n. 504/1992): 6,5‰;

CATEGORIA CATASTALE A/10: 6,5‰;

CATEGORIE ART. 4 REGOLAMENTO ICI: 5‰;

ALIQUOTA ORDINARIA: 6‰;

di confermare la detrazione prevista per le abitazioni principale nella misura di € 103,29 specificando che la detrazione  viene portata in deduzione della sola imposta dovuta per l’abitazione principale fino alla concorrenza del suo ammontare (art. 3 regolamento ICI) e non è applicabile alle fattispecie rientranti nell’art. 4 del regolamento comunale ICI in vigore);