COMUNE DI TORRE DE’ BUSI

Provincia di LECCO

Tel. :035/785004- Fax: 035/785327

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

 

Visti gli artt. 3,6,8 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; la deliberazione che ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011;

I N F O R M A

1.      ALIQUOTE

Per l’anno 2011 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria

aliquota per abitazione principale

aliquota per cat. D2 (alberghi e pensioni

aliquota per botteghe (esercizi alimentari) cat. C1

6.50

5,00

4,00

 

4,00

(seivirgolacinquantapermille)

(cinquepermille)

(quattrovirgolapermille)

 

(quattrovirgolapermille)

 

2.      BASE IMPONIBILE

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.

Il Consiglio Comunale con atto n.  2  del 22/04/2010  ha determinato il valore venale delle aree fabbricabili.

3.      ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’anno 2011 l’imposta non e’ dovuta per l’abitazione principale (l’abitazione in cui si ha la residenza) eccetto per le abitazioni con categoria A1 – A8 e A9; dall’imposta dovuta per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 104 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4.      INAGIBILITA’ O INABITABILITA’

L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/02/68, n. 15. Nel caso l’inagibilità o inabitabilità sia riferita a più anni solari, ogni anno va presentata la relativa denuncia.

5.      SCADENZE E PAGAMENTI

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2011 deve essere effettuato in due rate:

-        la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per il periodo di possesso dell’intero anno;

-        la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente per l’intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011.

6.      MODALITA’ DI VERSAMENTO

L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto sul ccp n. 52747730 intestato a  DUOMO GPA Srl – Comune di Torre de’ Busi – SERVIZIO ICI -.

7.      DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Le dichiarazioni  di variazione già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2011 e per gli anni successivi.In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:

-    il modello approvato dal Ministro delle finanze in base all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 (sistema previsto dalla legislazione statale vigente);

La dichiarazione di variazione relativa all’anno 2010 deve essere presentata, anche a mezzo posta raccomandata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi dell’anno 2011.

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI’ 15.04.2011

PROT. N.  2282/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO CANZANO dott. MASSIMILIANO