DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 29.02.2008 N. 3

Il Consigliere Rossi ricorda che nell’anno 2007 la modesta riduzione dell’aliquota ICI per la prima casa non ha sortito per i cittadini alcun beneficio a causa del correlato innalzamento dell’aliquota ordinaria. Rileva che per l’anno 2008 la riduzione dal 5,20% al 5% inciderà molto poco rispetto ai benefici disposti per la prima casa dalla legge finanziaria.

Il Consigliere Riva Nadia sottolinea che l’intendimento iniziale dell’Amministrazione Comunale era quello di abbassare gradualmente l’I.C.I. per la prima casa.

Il Consigliere Ninkovic ritiene, come già proposto negli emendamenti al Bilancio 2007, che sarebbe stato corretto per una politica a favore della famiglia, agevolare le aliquote per l’uso gratuito dell’abitazione a favore dei figli. Auspica che ciò avvenga per l’anno 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

·        che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        che la Legge Finanziaria 2007 ha previsto che la competenza alla determinazione di quanto in oggetto sia in capo al Consiglio Comunale;

 

CONSIDERATO che la Giunta comunale ha espresso l’intenzione di ridurre l’aliquota per le unità immobiliari ad uso di abitazione principale al 5,00 per mille , con detrazione di €. 104,00.=, confermando altresì le aliquote in vigore per l’anno 2007 per le altre tipologie;

 

VISTI  i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1.              Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2008;

 

a)      Aliquota ordinaria 6,50 per mille;

b)      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,00 per mille;

c)      aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni – esclusivamente per la categoria D2, dagli stessi posseduti nel Comune:  4,00 per mille;

d)      aliquota da applicare alle botteghe (esercizi alimentari) di cui alla Cat. C1: 4,00 per mille;

 

2. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. li Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

3.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

    4.  Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;