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D E L I B E R A

1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005;

  1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,50 per mille;
  2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6.50 per mille;
  3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,50 per mille;
  4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni – esclusivamente per la categoria D2, dagli stessi posseduti nel Comune: 4,00 per mille;
  5. esonero per le botteghe (esercizi alimentari) di cui alla categoria C1;
  6. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille;

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. li Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

6. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 dei D.Lgs. n. 50411992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. I 1 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal I' gennaio dell'anno successivo;

7. di dichiarare, attesa l’urgenza, con votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

8. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.