I.C.I.

Anno 2009

 

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

D.L. 27 maggio 2008 n. 93

 

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quella ad essa assimilata dal Regolamento Comunale (“abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado”, “abitazioni di proprietà di anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e sanitari a condizione che la stessa non venga locata”); fanno eccezione le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dall’articolo 8 commi 2 – 3 del D.Lgs 504/1992.

 

ALIQUOTE

 

·                    L’aliquota per l’abitazione principale  (solo ed esclusivamente categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è mantenuta nella misura del 4,8 per mille;

·                    L’aliquota ordinaria per gli altri fabbricati e per i terreni è mantenuta al 7,0 per mille;

·                    L’aliquota agevolata a favore di proprietari di unità immobiliari concesse ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 431/98 “Affitti concordati” è stabilita nella misura del 4,0 per mille;

·                    Aliquota agevolata a favore dei seguenti enti senza scopo di lucro:  “Scuola Materna”, “Casa di Accoglienza” e “Centro Parrocchiale di           Osnago” è mantenuta al 4,0 per mille;

·                    L’aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, è mantenuta al 2,5 per mille.

 

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

La detrazione per l’abitazione principale (solo ed esclusivamente categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) è fissata in € 103,29.

 

 

 

 

PERTINENZE

 

A decorrere dall’anno 2009 potranno essere considerate solo n.2 pertinenze all’abitazione principale (e di conseguenza ESENTATE dal pagamento dell’ICI).

 

 

VERSAMENTI

 

Per l’anno 2009 il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere effettuato in due rate:

·                   L’importo della prima rata, da versare entro il 16 giugno 2009, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta;

·                   L’importo della seconda rata, da versare  entro il 16 dicembre 2009, dovrà essere pari al saldo dell’imposta dovuta.

·                   E’ inoltre possibile versare l’ICI complessivamente dovuta per l’anno 2009 in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2009.

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo dovuto risulti inferiore a € 10,00.

 

Il versamento dell’ICI potrà essere effettuato presso:

 

·                   Ufficio Postale (spese di riscossione € 1,100 a bollettino);

·                   Tesoreria Comunale Credito Valtellinese di Osnago (Lc) – (spese di riscossione € 0,50 a bollettino);

·                   Ufficio Tributi del Comune di Osnago (Lc) esclusivamente con bancomat o carta di credito (senza addebito di spese aggiuntive)

·                   Qualsiasi ufficio postale e qualsiasi banca con modello F24 (gratuitamente).