OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Conferma aliquote e detrazioni  per l’anno 2010. – DELIBERA C.C. N. 42 DEL 28.12.09

 

 

Il Sindaco Presidente espone l’argomento all’Ordine del Giorno;

 

Esaurita la discussione

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ( allegato 1);

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti al momento della votazione su 10 assegnati ed in carica,

 

 

         DELIBERA

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto (allegato 1);

 

Con successiva separata votazione da cui risultano, voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti al momento della votazione su 10 assegnati ed in carica

 

DELIBERA

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

 


 

Allegato  1)

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 DELL’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.12.09.

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L’ANNO 2010.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Richiamata pertanto la deliberazione C.C. n. 41 del 26.11.08 , esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2009 , le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

 

- Aliquota al 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

- Aliquota al 4,50 per mille per una  pertinenza all’abitazione principale;

- Aliquota al 7,00 per mille per le seconde case, altri fabbricati e aree fabbricabili;

- detrazione abitazione principale €. 103,30.

 

- Rilevato che con Decreto Ministeriale n. 93 del 27.05.08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 28.05.08, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 126 art. 1, è stato previsto a partire dall’anno 2008, l’esonero al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili per le Abitazione principali, ad eccezione dei fabbricati di categoria A1, A8,A9, per i quali viene ancora prevista la possibilita’ di applicare anche la detrazione stabilita dall’art. 8 commi 2 e 3  del D.Lgs. n. 504/92;

 

- Sottolineato che tali minor introiti per l’abitazione principale vengono compensati ai Comuni tramite trasferimenti erariali;

 

- Stanziato a titolo presunto derivante dall’esonero al pagamento dell’I.C.I. sulla I^ abitazione per l’anno 2010, ammonti a complessivi €. 27.832,00;

 

- Precisato che in fase di approvazione dello schema del Bilancio Preventivo 2010,  con atto di G.C. n. 97 del 01.12.09, , sono state confermate per il prossimo anno, le tariffe aliquote, detrazioni e tributi approvati nell’anno 2009, dando atto che per quanto attiene all’I.C.I. le aliquote e detrazioni da applicarsi devono trovare specifica approvazione  da parte del Consiglio Comunale;

 

Vista la delibera di G.C. n. 103 del 01.12.09, di approvazione dello schema di B.p. dell’esercizio finanziario 2010;

 

- Ritenuto pertanto provvedere in merito;

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l’art. 58, commi 2,3, e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24.02.2000;

 

Visto sulla base dei dati contabili relativi all’anno 2009 e precedenti forniti da parte del  responsabile dell’ufficio tributi,  e dalle direttive impartite dalla questa Giunta Comunale,  si evidenzia:

 il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2009 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– la conferma delle aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta approvate per l’anno 2008, giusta  delibera di G.C. n. 95 del 11.11.08, con esenzione al pagamento per la I^ abitazione, ad eccezione delle categorie A1, A8, A9;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

 

Ritenuto altresì, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio 2010;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

di potere determinare, per l’anno 2010, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte ai sensi della normativa vigente;

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

 

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008;

 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

VISTi i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. da:

 

Responsabile del Servizio tributi : favorevole

 

Responsabile del Servizio finanziario: favorevole;

 

Con  voti:

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

 

2) di confermare  per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.),  approvate per l’istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni:

a) - Esenzione al pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale e una relativa pertinenza ,ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9;

 

b) - Abitazione principale categorie A1, A8, A9:

- Aliquota al 4,50 per mille;

- una  pertinenza all’abitazione principale categoria A1, A8, A9: Aliquota al 4,50 per mille;

- detrazione abitazione principale €. 103,30;

 

c) - Aliquota al 7,00 per mille per le seconde case, altri fabbricati , altre pertinenze e aree fabbricabili;

 

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le sole categorie A1, A8, A9, del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  Euro 103,30  ( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma 55 L. 662/96), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.

 

4) di  dare atto:

che le aliquote e detrazioni applicate dal Comune risultano essere invariate rispetto all’anno 2009;

 

5) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

6) Di dare atto che ai sensi del comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali dovra’ essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

 

7) Di prendere atto che  per l’anno 2010 quale Funzionario responsabile alle gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili il dipendente a tempo indeterminato Sig. Invernizzi Pier Luigi cat. D5.

 

10) di disporre che la presente deliberazione per estratto  sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

 

11) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2010.

 

 

Di dichiarare con separata votazione, l’immediata eseguibilita’ del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.