DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 10.03.2008

 

D E L I B E R A

 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

 

2) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

- Aliquota al 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

- Aliquota al 4,50 per mille per una  pertinenza all’abitazione principale;

- Aliquota al 7,00 per mille per le seconde case, altri fabbricati e aree fabbricabili;

- detrazione abitazione principale €. 103,30.

 

3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare,  Euro 103,30  ( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma 55 L. 662/96), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.

 

4)  di determinare l’ulteriore detrazione di cui all’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008  che testualmente recita “All’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2.bis Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile,di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

 

5) Di dare atto che ai sensi della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 1 del 31 gennaio 2008, la suddetta ulteriore detrazione spettante per l’abitazione principale di cui al comma 4, sopra specificato, è applicabile esclusivamente allo sola abitazione principale posseduta e non agli atri casi di assimilazione ad abitazione principale previsti quale estensione del Regolamento I.C.I., relativi alle abitazioni concesse ad uso gratuito  a parenti in linea retta o collaterale o ad anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o Istituti;

 

6) di  dare atto:

che le aliquote e detrazioni applicate dal Comune risultano essere invariate rispetto all’anno 2007, dove il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato, essendo comunque compensata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 comma 5 Legge 244/2007 con contribuzione statale da erogarsi nei modi e tempi previsti dall’art. 1 comma 7 Legge 244/2007.

 

7) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

8) Di dare atto che ai sensi del comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali dovra’ essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

 

9) Di prendere atto che  per l’anno 2008 quale Funzionario responsabile alle gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili il dipendente a tempo indeterminato Sig. Invernizzi Pier Luigi cat. D5.

 

10) di disporre che la presente deliberazione per estratto  sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;

 

11) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2008.

 

 

Di dichiarare con separata votazione, l’immediata eseguibilita’ del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.