Delibera di C.C. n. 04 del 23.02.2007

 

OGGETTO: Approvazione proposta di determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (i.c.i. ) per l’anno 2007.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

-Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

-Visto l’art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, in ordine alla applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dall’anno 1997, testualmente recita:

«1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato».

-Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/1996, n. 662, con il quale, nel confermare, fra l’altro, le disposizioni soprariportate, apporta sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;

 

-Visto l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122;

-Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

-Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

-Visto altresì l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (concernente la «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»), che testualmente recita:

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

-Rilevato che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltà, ai Comuni, di:

A) deliberare l'aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dalI'art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);

B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato:

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, come convertito dalla legge 24/10/1996 n. 556; art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996, n. 662);

2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

3) alloggi regolarmente assegnati dagli l.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662);

4) unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

6) aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. (L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori) (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);

C) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di €  258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie e categorie di soggetti passivi:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

3) alloggi regolarmente assegnati dagli l.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

4) unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

5) categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122);

D) deliberare, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), la detrazione d’imposta in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997);

E) deliberare aliquote ridotte, derogando al limite minimo stabilito dalle leggi vigenti, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

F) limitatamente ai comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, è consentito deliberare aliquote maggiorate, derogando al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti, in misura comunque non superiore al 2 0/00, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

 

-Dato atto che con deliberazione di G.G. n. 08, in data 22.01.2007, venivano proposte, per l’anno 2007, le aliquote e le detrazioni d’imposta come dal prospetto che segue:

- Aliquota al 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

- Aliquota al 4,5 per mille per una  pertinenza all’abitazione principale;

- Aliquota al 7 per mille per le seconde case, altri fabbricati e aree fabbricabili;

- detrazione abitazione principale €. 103,30.

 

- Visto che in relazione al disposto  dell’art. 6, comma 1 del D.lgs. n.  30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della  legge 27.12.2006 n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

Dopo avere effettuato, sulla scorta anche degli elementi forniti dal consorzio ANCI - C.N.C., per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, le seguenti risultanze e proiezioni:

 

 

 

 

 

N.D.

TIPOLOGIA

   PROVENTI ACCERTATI

BILANCIO PREVISIONE 2006

PROVENTI PREVISTI

   PER L’ANNO 2007

ALIQUOTA

IMPORTO (euro)

arrotondati

ALIQUOTA

 

IMPORTO (euro)

arrotondati

Col.4 x col.5

            Col.3

1

                   2

3

         4

5

6

 

unità immobiliari adibite a abitazione principale      

4,00

29.962,00

4,50

  33.707,00

 

Altre tipologie di fabbricati, per le seconde case, e aree fabbricabili, ecc.

6,00

295.038,00

7,00   

 

346.293,00 comprensivi di nuove costruzioni

TOTALI

 

325.000,00

 

380.000,00

Detrazione abitazione principale

 

103,30

 

       103,30

 

Accertata, in ordine al rispetto dei limiti imposti dalle norme soprariportate, la regolarità della proposta di aumento delle aliquote I.C.I. per l’anno 2007;

 

-Inteso procedere all’approvazione ai fini dell’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2007 delle aliquote e detrazioni sopra  indicate;

 

- Ritenuto necessario e indispensabile ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio procedere nell’esercizio finanziario 2007 all’incremento delle aliquote I.C.I., in quanto il Comune di Cassina Valsassina non riesce con le attuali entrate, a fronteggiare il continuo aumento delle spese di parte corrente, e affinchè si possano destinare parte delle nuove entrate al finanziamento delle spese per investimenti;

 

-Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

-Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

-Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

-Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

-Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- Visto:

– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

-Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto e le spese di investimento;

– assicurare l’equilibrio del bilancio 2007;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

 

-Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

-Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

-Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

- Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento I.C.I.;

- Visto CHE IL  Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi  resi nei modi di legge,

 

 

D E L I B E R A

 

1) di approvare con decorrenza dal 01.01.2007, nelle misure come di seguito indicate, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- Aliquota al 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;

- Aliquota al 4,50 per mille per una  pertinenza all’abitazione principale;

- Aliquota al 7,00 per mille per le seconde case, altri fabbricati e aree fabbricabili;

- detrazione abitazione principale €. 103,30.

 

2) Di dare atto:

a) che per quanto attiene all’applicazione di eventuali, agevolazioni o riduzioni d’imposta si fara’ riferimento a quanto previsto nel vigente regolamento  Comunale I.C.I.;

b) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

c) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

4) Di dare atto che ai sensi del comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali dovra’ essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

 

5) Di prendere atto che  per l’anno 2007 quale Funzionario responsabile alle gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili il dipendente a tempo indeterminato Sig. Invernizzi Pier Luigi cat. D5.

 

6) Di prendere atto che la riscossione dell’imposta per l’anno 2007,  avverra’ tramite concessionario  della riscossione appositamente incaricato;

 

4) Di dichiarare con separata votazione unanime l’immediata eseguibilita’ del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.