Imposta Comunale sugli Immobili - ICI 2011

Anche quest’anno, desideriamo riepilogarVi i dati e le modalità da adottare per effettuare un corretto versamento dell’I.C.I., facendo presente che NON sono variate le aliquote rispetto allo scorso anno, e rimane in vigore l’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. DELL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, nonché DI QUELLE AD ESSA ASSIMILATE, come da Regolamento Comunale e meglio oltre specificate, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA A1, A8 E A9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni previste  per le abitazioni principali qui di seguito indicate:

ALIQUOTE

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 07/03/2006, ha deliberato per l’anno 2006 e successivi,  le seguenti aliquote ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
-  7,00 per mille- aliquota ordinaria - da applicare ai fabbricati diversi da quelli sotto indicati;
- 4,55 per mille- aliquota ridotta - da applicare alle aree edificabili;
- 4,55 per mille- aliquota ridotta- da applicare alle abitazioni principali, classificate nelle Categorie Catastali A1 – A8 – A9, e loro pertinenze, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Calco.

DETRAZIONI DI IMPOSTA

La detrazione d’imposta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 –A9 con annesse pertinenze, è pari a Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione spetta solo per l’abitazione principale e per una sola unità immobiliare di pertinenza per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai fini dell’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. e/o dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, nel caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, si intendono:
- quelle considerate tali ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, comma 2: “Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;
- quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli/sorelle);
- quelle possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario.
Il diritto all’eventuale esonero ed all’applicazione dell’aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione, ai sensi della Legge n. 15 del 1968, che il contribuente deve presentare entro il 16 dicembre e che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
L’autocertificazione deve contenere i dati catastali dell’unità immobiliare per la quale si chiede l’applicazione dell’esenzione e/o dell’aliquota agevolata, il grado di parentela, e ogni altra indicazione necessaria a supporto della certificazione inoltrata
Nel caso di comodato gratuito solo di quote del diritto reale, la distribuzione dell’esclusione e dell’agevolazione, nonché della detrazione, avviene per quote di possesso in luogo di quote di destinazione.

DEFINIZIONE DI PERTINENZA

L’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. e/o l’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, per effetto della previsione dell’art. 817 del Codice Civile (”le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale”), SI ESTENDE  anche alle PERTINENZE alla prima casa ritenute tali ai sensi  del vigente regolamento comunale che così recita:
“...si intendono per pertinenza: le unità immobiliari iscritte in Categoria Catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri, facendo salvo il rapporto di pertinenzialità con le modalità di cui alla L.R. n. 22, art. 1, del 19.11.1999.”

Si ricorda che gli inquilini non sono tenuti ad alcun versamento dell’imposta comunale sugli immobili: il pagamento dell’I.C.I. è di competenza del proprietario.
Le rendite dei fabbricati da assumere per il calcolo dell’imposta (anche quelle di recente attribuzione), sono quelle risultanti in catasto aumentate del 5%.

AREE FABBRICABILI
IL 15/03/2010 E’ STATO ADOTTATO IL P.G.T. COMPORTANTE UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI

I terreni agricoli esistenti sul territorio di Calco sono esenti dall’I.C.I. ad eccezione di quei terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definite dalla lettera b) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992.
1. A norma dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso.
2. Le aree fabbricabili sono classificate ed individuate così come indicato rispettivamente nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) e nell’azzonamento del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio in vigore al 1° gennaio di ogni anno d’imposizione.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Costituisce area di pertinenza del fabbricato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto a) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed in quanto tale, non costituisce base imponibile ai fini ICI, l’area la cui potenzialità edificatoria è stata esaurita con la realizzazione del fabbricato.

DICHIARAZIONE
Per le variazioni intervenute nell’anno 2010
NON C’E’ L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.
Come previsto dal comma 174 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007, RESTA L’OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER TUTTI I CASI IN CUI I DATI NON SIANO RICAVABILI DAL MOD. UNICO INFORMATICO (M.U.I.) UTILIZZATO PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI NOTARILI, QUINDI PER I CASI CHE NON PREVEDANO UNA TRASCRIZIONE DA PARTE DEL NOTAIO (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, modifiche di classificazione nel P.G.T. dell’area fabbricabile, fabbricati inagibili, ecc..).
Il modello da utilizzare, come sempre, è quello Ministeriale.

VERSAMENTO

L’acconto d’imposta, da versarsi entro il 16 giugno 2011, dovrà essere pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.
Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi – per eccesso se superiore a detto importo.
Anche il saldo da versarsi dal 1 al 16 dicembre 2011 nel caso di possesso degli immobili protratto per tutto l’anno, sarà ugualmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, a meno che il possesso degli immobili venga a cessare nel corso del 2° semestre e quindi in tal caso il saldo sarà a conguaglio sulla prima rata versata. E’ inoltre possibile effettuare un versamento unico dell’imposta dovuta per tutto l’anno entro il 16 giugno 2011.

ATTENZIONE! – SI RICORDA CHE L’I.C.I. VIENE RISCOSSA DIRETTAMENTE DAL COMUNE
I versamenti I.C.I. dovranno essere effettuati presso l’ufficio postale sul c/c postale
N. 88938972  intestato a “COMUNE DI CALCO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.”.

Chi si avvale per il calcolo dell’imposta dei centri di assistenza fiscale (CAAF, Sindacati, Acli, Studi di commercialisti etc.) è pregato di controllare, prima del versamento, la corretta indicazione dei dati sopra riportati sui bollettini di pagamento.
I versamenti possono essere effettuati anche a mezzo delega bancaria con mod. F24 indicando il seguente cod. comune: B396.

Ulteriori informazioni possono essere richieste negli orari in calce indicati, all’Ufficio Tributi del Comune (tel. 039-9910010, int. 4) presso il quale è disponibile tutta la modulistica necessaria per i versamenti e le dichiarazioni I.C.I.