IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.02.1993, esaminata senza formulazione di rilievi dal CO.RE.CO. Sezione di Lecco in seduta del 15 marzo 1993 atto n. 1832, veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006, e in particolare:

-         l’art. 1, comma 169, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

-          l’art. 1, comma 156, che, modificando l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 che proroga al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008);

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’allegato parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili in ordine alla regolarità tecnica;

 

DELIBERA

 

1)      di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

ALIQUOTA RIDOTTA

abitazione principale e relative pertinenze

4,5‰

detrazione € 108,46

+ ulteriore detrazione dell’1,33 per mille prevista dalla legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

ALIQUOTA RIDOTTA

abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta entro il 1° grado e in linea collaterale entro il 2° grado) che ivi abbiano la residenza

istanza obbligatoria

 

4,5‰

non spetta alcuna detrazione

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

-          abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione principale, non diversamente disciplinate

-          altri fabbricati vuoti e/o inutilizzati

 

 

7‰

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

fabbricati soggetti a recupero edilizio

istanza obbligatoria

 

2‰

 

ALIQUOTA ORDINARIA

6‰

 

2)      di dare atto che la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, del soggetto passivo è pari a € 108,46, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;

3)      di dare atto che la legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell’importo dovuto per l’abitazione principale e le sue pertinenze, e comunque fino ad un massimo di € 200,00;

4)      di elevare la detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo non autosufficiente, con invalidità dichiarata del 100%, o in cui risieda anagraficamente un ascendente o discendente, in linea retta o collaterale, di 2° grado, in possesso dei medesimi requisiti;

5)      di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni concesse ad uso gratuito;

6)      di confermare per l’anno 2008 i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili:

ZONA

DEFINIZIONE

VALORE €/MQ

B2

di ristrutturazione

€ 112,00

C1

residenziale di completamento

€ 112,00

C2

residenziale rada di contenimento

€ 62,00

C3

residenziale di espansione

€ 90,00

D1

industriale libero

€ 112,00

industriale con P.I.P.

€ 68,00

D2

artigianale

€ 89,00

B1

C4

per dette zone è prevista la possibilità di ampliamento una tantum fino al 20% del volume esistente con un massimo di 200 metri cubi. Pertanto, ai fini ICI, al valore del fabbricato esistente dovrà essere aggiunto un valore pari a € 120,00 per ogni metro cubo di possibile ampliamento.

G1

per detta zona è prevista la possibilità una tantum, pari a metri cubi 6.000, di ampliamento dei fabbricati esistenti. Pertanto, ai fini ICI, al valore degli immobili esistenti dovrà essere aggiunto un valore pari a € 160,00 per ogni metro cubo di possibile ampliamento (m 6.000 x € 160,00 = € 960.000,00).

 

7)      di comunicare per via telematica al fine della pubblicazione per estratto la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale;

8)      di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.