Oggetto: ALIQUOTE ICI – ANNO 2007

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.02.1993, esaminata senza formulazione di rilievi dal CO.RE.CO. Sezione di Lecco in seduta del 15 marzo 1993 atto n. 1832, veniva istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992;

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007);

Visti in particolare:

-         l’art. 1, comma 169, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

-          l’art. 1, comma 156, che, modificando l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 che proroga al 31 marzo 2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2007;

visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

visto l’art. 6 comma 1 della legge n. 488/1999 che meglio definisce il concetto di pertinenza attraverso l’aggiunta del comma 3bis dell’art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per cui si afferma che “sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche…omissis…”;

visto lo Statuto Comunale;

visto il regolamento comunale relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili;

visto il regolamento di contabilità;

visti gli allegati pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del sevizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e da parte del funzionario responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili in ordine alla regolarità tecnica;

con 11 voti favorevoli e 3 contrari, legalmente espressi ed accertati in forma palese

 

 

DELIBERA

 

1)      di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

ALIQUOTA RIDOTTA

abitazione principale e relative pertinenze

4,5‰

detrazione € 108,46

ALIQUOTA RIDOTTA

abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta entro il 1° grado e in linea collaterale entro il 2° grado) che ivi abbiano la residenza

dichiarazione obbligatoria

 

4,5‰

non spetta alcuna detrazione

ALIQUOTA AGEVOLATA

abitazione concessa in locazione, con contratto registrato, a locatario ivi residente

dichiarazione obbligatoria

 

4,5‰

non spetta alcuna detrazione

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

-          abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione principale, non diversamente disciplinate

-          fabbricati rientranti nelle categorie A/10 – C – D non locati, o inutilizzati (cioè unità immobiliari prive di utenza – energia elettrica – acqua ecc. – e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi a servizi comunali dipendenti dall’uso) o concessi a titolo diverso dalla locazione

 

 

 

7‰

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

fabbricati delle categorie B1 – B2 – B4 posseduti dai soli enti senza fini di lucro di cui all’ultimo paragrafo del comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992

 

4,5‰

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

fabbricati soggetti a recupero

dichiarazione obbligatoria

 

2‰

 

ALIQUOTA ORDINARIA

6‰

 

2)      di dare atto che dalla sola imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, 108,46, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, così come prevede il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato con la legge 662/1996;

3)      di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni locate o concesse ad uso gratuito;

4)      di dare atto che le condizioni agevolative per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione di parte decorrono dal mese di presentazione o da quello successivo a seconda che la stessa sia stata protocollata prima o dopo il quindicesimo giorno del mese;

5)      di confermare per l’anno 2007 i seguenti valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili:

ZONA

DEFINIZIONE

VALORE €/MQ

B2

di ristrutturazione

€ 112,00

C1

residenziale di completamento

€ 112,00

C2

residenziale rada di contenimento

€ 62,00

C3

residenziale di espansione

€ 90,00

D1

industriale libero

€ 112,00

industriale con P.I.P.

€ 68,00

D2

artigianale

€ 89,00

B1

C4

per dette zone è prevista la possibilità di ampliamento una tantum fino al 20% del volume esistente con un massimo di 200 metri cubi. Pertanto, ai fini ICI, al valore del fabbricato esistente dovrà essere aggiunto un valore pari a € 120,00 per ogni metro cubo di possibile ampliamento.

G1

per detta zona è prevista la possibilità una tantum, pari a metri cubi 6.000, di ampliamento dei fabbricati esistenti. Pertanto, ai fini ICI, al valore degli immobili esistenti dovrà essere aggiunto un valore pari a € 160,00 per ogni metro cubo di possibile ampliamento (m 6.000 x € 160,00 = € 960.000,00).

 

6)      di dare atto che l’introito della suddetta imposta avverrà alla Risorsa 50 del bilancio di previsione 2007;

7)      di comunicare per via telematica al fine della pubblicazione per estratto la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale;

8)      di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.