OGGETTO: aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            visto che in data 22.12.2005 è stata approvata la delibera n. 149 avente ad oggetto: “aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2006” e considerato che alla luce della Legge Finanziaria per l’anno 2006 ed in particolare ai trasferimenti assegnati agli Enti Locali, al fine di garantire lo standard dei servizi erogati occorre apportare modifiche alla predetta deliberazione;

vista l’allegata nuova proposta di deliberazione ad oggetto “aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2005”, redatta dall’Ufficio Tributi con l’allegato parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio;

premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 03.02.1993, esaminata senza formulazione di rilievi del CO.RE.CO. Sezione di Lecco in seduta del 15 marzo 1993 atto n. 1832 veniva istituita l’imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992;

premesso che con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 08 del 14 febbraio 2000 esecutiva ai sensi della Legge 142/1990 veniva fissata per l’anno 2000 la percentuale dell’aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

vista la delibera di Giunta Comunale del 26.03.2001 n. 32, avente ad oggetto “identificazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per gli anni d’imposta dal 1995 al 2001 e dei relativi allegati;

visto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

visto l’art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

visto lo Statuto Comunale;

visto il regolamento di contabilità;

visto l’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388 che ha sancito come termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta, nonché per l’approvazione dei regolamenti, lo stesso termine stabilito per l’approvazione del Bilancio;

tenuto conto del fatto che la Legge 23.12.2005 n. 266, all’articolo n. 1 comma 155 ha differito al 31.03.2006 i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

vista la circolare del Ministero delle Finanze del 1 aprile 1997 n. 96 E in tema di assimilazione ad abitazione principale degli alloggi concessi in comodato;

visto il comma 1° dell’ art 6 della Legge n. 488/1999 che meglio definisce il concetto di pertinenza attraverso l’aggiunta del comma 3 bis dell’art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per cui si afferma che “sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche…omissis…“;

vista la sentenza n. 485 del 10.02.2004 della V sezione del Consiglio di Stato che ha dichiarato l’illegittimità di delibere comunali che dispongano differenziazioni di aliquote, perché “la disposizione dell’art.3, 53 comma, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di modifica dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’ICI, consente di modificare l’aliquota con riferimento alle categorie di immobili contemplate dalla norma “immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati” senza prevedere la possibilità di discriminazioni nell’ambito delle categorie suddette…omissis…”;

dato atto che questo Ente non risulta deficitario ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

visti i pareri, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267:

-        favorevole da parte del responsabile servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico  contabile;

-        favorevole da parte del funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili in ordine alla regolarità tecnica;

 

con  voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA:

 

1.      di prevedere per l’anno 2006  a rettifica di quanto previsto con deliberazione n. 149 del 22.12.2005, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA

 

 

ALIQUOTA

1

ALIQUOTA RIDOTTA – ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

 

4,5 ‰

Detrazione € 108,46

 

2

ALIQUOTA RIDOTTA – ABITAZIONE CONCESSA AD USO GRATUITO A PARENTI CHE IVI ABBIANO LA RESIDENZA (va presentata una dichiarazione)

 

4,5 ‰

(non spetta  alcuna detrazione)

 

3

ALIQUOTA AGEVOLATA – FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN LOCAZIONE A LOCATARIO RESIDENTE (va presentata una dichiarazione)

 

4,5 ‰

(non spetta  alcuna detrazione)

 

 

4

ALIQUOTA DIFFERENZIATA – FABBRICATI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE, O NON LOCATI, O CONCESSI A TITOLO DIVERSO DALLA LOCAZIONE

 

7 ‰

5

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA – IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

 

6 ‰

 

6

ALIQUOTA DIFFERENZIATA – FABBRICATI DELLE CATEGORIE B 1 – B 2 e B 4

 

4,5 ‰

 

7

FABBRICATI SOGGETTI A RECUPERO (va presentata una dichiarazione)

 

2 ‰

 

2.      di dare atto che dalla sola imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione/riduzione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, €uro 108,46 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione così come prevede il comma 2° dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 così come modificato con la Legge 662/1996;

3.      di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni locate o concesse ad uso gratuito;

4.      di dare atto che le condizioni agevolative per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione di parte decorrono dal mese di presentazione o da quello successivo a seconda che la stessa sia stata protocollata prima o dopo il quindicesimo giorno del mese;

5.      di provvedere all’adeguamento dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2005 secondo quanto elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale e di seguito riportato:

Zona

Definizione

Parametro incremento

Parametro riduzione

Valore €/mq.

Anno 2001

Anno 2005

B2

di ristrutturazione

2

0.5

93,00

112,00

C1

residenziale di completamento

1

1

93,00

112,00

C2

residenziale rada di contenimento

0.6

0.90

51,00

62,00

C3

residenziale di espansione

1

0.85

75,00

90,00

D1

industriale libero

60%

1

93,00

112,00

industriale con P.I.P.

60%

0.6

56,00

68,00

D2

artigianale

50%

0.8

74,00

89,00

B1

C4

per dette zone è prevista la possibilità di ampliamento una tantum fino al 20% del volume esistente con un massimo di 200 mc. Pertanto ai fini della denuncia I.C.I., al valore del fabbricato esistente, dovrà essere aggiunto un valore pari ad € 120,00 per ogni mc. di possibile ampliamento.

G1

essendo previsto un ampliamento pari a mc. 6.000, con valore di € 160,00/mc.           

 

6.      di dare atto che l’introito della suddetta imposta avverrà alla Risorsa 50 del Bilancio di previsione 2006.

7.      di comunicare per via telematica al fine della pubblicazione per estratto la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio del Federalismo Fiscale;

di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.