PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Codice ente 10963

sigla

C.C.

numero

13

data

07/03/2011

 

OGGETTO:  Imposta Comunale sugli Immobili – Aliquote anno 2011

 

 

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

 

Deliberazione Del Consiglio Comunale

 

 

- ESTRATTO -

 

Il Consiglio Comunale

 

 

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1.    Confermare, per l’anno d’imposta 2011, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili già in vigore per l’anno d’imposta 2010, giusta deliberazione del C.C. n. 2 del 11/01/2010:

Þ            Aliquota ridotta del 5,0 per mille applicabile:

P      all’abitazione principale avente categoria catastale A01 – A08 – A09, comprese le relative pertinenze (così come definite all'art. 5 del Regolamento Comunale);

P      alle abitazioni, aventi categoria catastale A01 – A08 – A09, concesse in uso gratuito, come abitazione principale, a parenti in linea retta, con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale;

Þ            Aliquota agevolata del 3,0 per mille applicabile agli immobili soggetti ai contratti convenzionati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n. 431, così come recepiti dalla delibera G.C. n. 291 del 15/12/1999;

Þ            Aliquota agevolata del 3,5 per mille applicabile - ex art. 1, comma 5 della Legge n. 449/1997 - limitatamente a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, specificando che detta aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori;

Þ            Aliquota ordinaria del 7,0 per mille applicabile a tutti gli immobili non precedentemente individuati.

2.    Introdurre una aliquota agevolata del 5,0 per mille applicabile:

o        alle unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, attività turistiche, professionali e di servizio, finalizzate all’inizio di nuove attività imprenditoriali/professionali per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa (la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio o altro ente, attestante la costituzione e l’inizio della nuova attività imprenditoriale/professionale oltre che la destinazione dell’unità locale);

Dare atto che l’aliquota agevolata di cui sopra è applicabile alle suddette unità immobiliari anche se non direttamente possedute dall’impresa di nuova costituzione, in tal caso dovrà essere prodotta anche copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

3.    Confermare in € 120,00, la detrazione applicabile all’imposta dovuta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale avente categoria catastale A01 – A08 – A09, nonché per quelle, aventi la medesima categoria catastale, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, con le modalità di cui all'art. 6 del vigente Regolamento Comunale;

4.    Dare atto che la detrazioni di cui al precedente punto, si applica oltre che all'imposta dovuta per l'abitazione principale o assimilate, anche a quella dovuta per le relative pertinenze così come definite dall'art. 5 del vigente Regolamento Comunale e, comunque, fino alla concorrenza della stessa.

5.    Trasmettere copia del presente atto, a cura del competente ufficio, all’Agente della riscossione Equitalia ESA.TRI S.p.A.

Quindi, con successiva votazione:

DELIBERA

6.    dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;