PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

“Estratto della deliberazione n°  86  adottata dal Comune di Besana in Brianza (Prov. di Milano) in data   22 DICEMBRE 2008 in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2009”

 

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione aliquote anno 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(omissis)

 

VISTO il Decreto Legge 27 maggio 2008 n° 93 convertito nella Legge 24/07/2008 n° 126, con il quale è stata disposta l’esenzione dell’Imposta sulla abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A8 (castelli e palazzi eminenti);

 

(omissis)

 

D E L I B E R A

 

1.     Di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2009, nel seguente modo: 

 

-        nella misura del 6,20 (sei virgola venti) per mille l’aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili non compresi nel punto successivo.

 

-        nella misura del 4,80 (quattro virgola ottanta) per mille per le unità immobiliari adibite a:

   

a)    abitazione di proprietà del soggetto passivo, comprese le pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, nel numero massimo di n° 2 unità immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;

b)    abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza  in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

d)    alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;

e)    l’unità immobiliare concessa in comodato gratuito al coniuge, anche se legalmente separato, ai parenti in linea retta ed affini entro il primo grado di parentela (genitori e figli) - (suoceri e generi), purché l’occupante vi abbia stabilito la propria residenza e non sia titolare di diritti su altri immobili.

 

2.     Di confermare in €. 103.29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 relativamente alle abitazioni di cui ai punti a), b), c), e determinare in € 258.33 la detrazione per le abitazioni di cui al punto d); le predette detrazioni si estendono, per la parte non usufruita, alle relative pertinenze.

 

3.     Di determinare in € 130,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 nel caso il proprietario risulti pensionato con un’età superiore ai 64 anni (quindi 65 anni) ed abbia un indicatore ISEE non superiore ad € 7.763,28.

 

4.     Di determinare in € 180,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, titolare di pensione di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento attestato dagli uffici competenti e contestualmente il soggetto passivo ICI abbia un indicatore ISEE non superiore a € 10.000,00.

 

5.     Le condizioni di cui ai  punti 3 e 4 dovranno essere debitamente documentate mediante apposita istanza da presentarsi al servizio Tributi, entro l’anno d’imposta di riferimento.

 

6.     Di pubblicare per estratto sulla G.U. il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n° 446/1997.