PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Aliquote 2010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/04/2010

 

 

Aliquota

CATEGORIA IMMOBILIARE

DETRAZIONE

Ordinaria:

6 per mille

Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate.

 

Agevolata:

1,5 per mille

Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, così come specificato dall’art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997 n. 449, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

 

 

 

 

 

Agevolata:

4,5 per mille

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse dal campo di applicazione dell’esenzione, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera sia ai fini dell’aliquota che della detrazione.

Detrazione di imposta di 104,00 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’agevolazione dell’assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Ordinaria:

6 per mille

Aree edificabili.

 

Superiore all’ordinaria

6,5 per mille

Unità immobiliari che non risultino locate.

 

 

 

 

MAGGIORE DETRAZIONE PER CATEGORIE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione medica dell’ULSS, costituita ai sensi dell’art. 4 L. 5 febbraio 1992 n. 104, abbia riconosciuto la condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale che determini difficoltà nell’apprendimento scolastico o nello svolgimento di attività lavorativa conducendolo a una situazione di svantaggio personale o di emarginazione sociale.

Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro.

Detrazione annua di imposta di 208,00 Euro.


 

 

FATTISPECIE

 

TRATTAMENTO ICI

CONDIZIONI

  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai cittadini residenti, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli) così come definite dall’articolo 817 del C.C., ancorché autonomamente iscritte in catasto.

  • L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione.

  • Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

 

  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

  • Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,

 

  • Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ATER).

  • Ex casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa.

ESENZIONE D.L. 93/’08

ESENZIONE per le pertinenze assimilate da regolamento ai sensi art. 59 lett. d) D. Lgs. 446/’97

ESENZIONE assimilazione da regolamento ai sensi D.L. 16/’93 convertito in L. 75/’93

 

ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi art. 59 lett. e) D. Lgs. 446/’97

 

ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi art. 3 co. 56 L. 662/’96

 

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

 

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

 

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

 

 

 

 

che non appartengano alle categorie A1(case signorili) A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico)

 

a condizione che la stessa non risulti locata

 

 

 

 

 

a condizione che le stesse non risultino locate

 

 

 

 

 

 

 

a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

 

2009

CATEGORIA IMMOBILIARE

DETRAZIONE

Ordinaria:

6 per mille

Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate.

 

Agevolata:

1,5 per mille

Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, così come specificato dall’art. 1 della L. 27/12/1997 n. 449, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

 

 

 

 

 

Agevolata:

4,5 per mille

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse dal campo di applicazione dell’esenzione, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera sia ai fini dell’aliquota che della detrazione.

Detrazione di imposta di 104,00 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’agevolazione dell’assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

Ordinaria:

6 per mille

Aree edificabili.

 

Superiore all’ordinaria

6,5 per mille

Unità immobiliari che non risultino locate.

 
 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, ed adibite ad abitazione principale da persone nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, al quale l’apposita Commissione medica dell’ULSS, costituita ai sensi dell’art. 4 L. 5 febbraio 1992 n. 104, abbia riconosciuto la condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale che determini difficoltà nell’apprendimento scolastico o nello svolgimento di attività lavorativa conducendolo a una situazione di svantaggio personale o di emarginazione sociale.

Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidità ai fini del lavoro.

Detrazione annua di imposta di 208,00 Euro

 

 

FATTISPECIE

TRATTAMENTO ICI

CONDIZIONI

  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai cittadini residenti, e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli) così come definite dall’articolo 817 del C.C., ancorché autonomamente iscritte in catasto.

  • L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione.

 

  • Unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

 

  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

  • Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

  • Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ATER).

  • Ex casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa.

 

ESENZIONE D.L. 93/’08

ESENZIONE pertinenze assimilate da regolamento ai sensi art. 59 lett. d) D. Lgs. 446/’97

ESENZIONE assimilazione da regolamento ai sensi D.L. 16/’93 convertito in L. 75/’93

 

 

ESENZIONEassimilate da regolamento ai sensi art. 59 lett. e) D. Lgs. 446/’97

 

ESENZIONE assimilate da regolamento ai sensi art. 3 co. 56 L. 662/’96

 

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

 

 

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

ESENZIONE art. 1 co. 3

D.L. 93/’08

 

 

 

 

che non appartengano alle categorie A1(case signorili) A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico)

 

a condizione che la stessa non risulti locata

 

 

 

 

 

 

a condizione che le stesse non risultino locate

 

 

 

 

 

 

 

a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 30/04/2009