PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

Imposta Comunale sugli immobili - (I.C.I.)

 

 

IL SINDACO

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e s.m.i.;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;

Visto il Regolamento Comunale dell'Imposta Comunale Sugli immobili;

vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31-03-2008;

Visto il D.Lgs. 27 maggio 2008, n. 93;

AVVISA

·  che il 16 Giugno 2009 scade il termine per il versamento in acconto dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·  che sono soggetti passivi dell’imposta i proprietari ovvero i titolari del diritto d'usufrutto, uso o abitazione, dei fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi comprese le pertinenze in cui avviene la produzione e lo scambio dell'attività dell'impresa;

·  che a decorrere dall’anno 2009 è esclusa dall'imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’esenzione si applica anche:

-     all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in Case di riposo, in Istituti di ricovero o similari a carattere permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-     alle abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

-     agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

-     all’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai sui familiari (parenti ed affini in linea retta fino al primo grado) e adibiti da questi ad abitazione principale;

-     alle pertinenze dei fabbricati sopra elencati;

·  che per gli immobili diversi da quelli sopra citati l'imposta è determinata applicando al valore degli immobili, determinato con le modalità stabilite dalla legge, le seguenti aliquote:

1)      5,00 per mille:

a)      per le l’unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali A01, A08 e A09, e loro pertinenze;

b)     per i fabbricati locati con contratti di locazione agevolati previsti dall’art. 2 comma 3 legge 431/98;

c)      per i fabbricati appartenenti alla categoria A, escluso A1 e A8, concessi in comodato gratuito a ONLUS a soli fini di Solidarietà Sociale;

d)     per i fabbricati concessi in diritto di abitazione ad operatori di culto;

2)      7,00 per mille:

a)      per i fabbricati diversi da quelli di cui alla lettera a);

b)     per i terreni agricoli;

c)      per le aree fabbricabili

·  che per le abitazioni principali di cui al punto 1) lettera a) si applica la detrazione di €uro 103,29;

·  che il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l’anno 2009 può essere effettuato in due rate:

-      la prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2009

-      La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2009.

L’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2009 può essere versata anche in unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno 2009.

·  che il versamento dell'imposta può essere effettuato:

-      direttamente al Concessionario della riscossione “SERIT SICILIA S.p.A.” - Siracusa - viale Scala Greca 33;

-      su c.c. postale n. 89130348, intestato a “SERIT SICILIA S.p.A. – FLORIDIA – SR - ICI”, con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle Finanze;

-      con il modello F24 disponibile gratuitamente presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postali ed è scaricabile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

·  che a partire dall’anno 2009 (variazioni 2007), inoltre, la dichiarazione ICI deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelle in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.