DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.20 DEL 29-3-2007

 

ALIQUOTE ICI ANNO 2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Omissis….

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

Di confermare anche per l’anno 2007 le aliquote ICI già in vigore nell’anno 2006, così come di seguito specificate:

 

a)      7 per mille – quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili soggetti all’imposizione tributaria prevista  dal D. Lgs n. 504 /92 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b);

b)      4,25 per mille – quale aliquota ridotta da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari:

-         Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario – risiede anagraficamente (salva prova contraria);

 

-         Unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti anagraficamente  nel comune (salva prova contraria);

 

-         Unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

-         Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o ceduta in comodato;

 

-         Pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione, anche se distintamente iscritta in catasto ed anche se non facente parte dell’immobile in cui insiste l’abitazione principale.

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.19 DEL 29-3-2007

 

DETRAZIONE ICI ANNO 2007

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Omissis….

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

  1. di confermare, in €. 220 (duecentoventi/euro) per l'anno 2007 la detrazione ICI per  I'abitazione principale e sua pertinenza; ancorché distintamente iscritta in catasto e ancorché non facente parte dell'immobile in cui insiste l'abitazione principale (come assimilata con regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 106 del 31/12/99) ai sensi dell'art.8 comma 3 del D. Lgs.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. di determinare nella misura di €. 258,00 una detrazione speciale per l'abitazione principale e sua pertinenza per nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti socioeconomici:

a)     nucleo familiare con tre o più figli a carico risultante dalle certificazioni anagrafiche al 1° gennaio dell'anno di riferimento d'imposta;

b)     nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche al 1° gennaio, al cui interno è presente una persona diversamente abile con un'invalidità del 100% riconosciuta al primo gennaio dell'anno d'imposta;

c)     il reddito complessivo dei nuclei familiari di cui ai punti a) e b) deve essere pari o inferiore a €.9.292,77 (euro novemila duecento novantadue e settantasette cent.), riferito ai redditi dell'anno precedente;

d)      la detrazione speciale compete a condizione che né il contribuente né i componenti il nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale e alla sua pertinenza;

e)     il soggetto passivo d''imposta, per usufruire della detrazione speciale deve presentare annualmente, (a pena di non ammissione al beneficio) ed entro i termini di scadenza del versamento della rata di acconto, una autocertificazione con allegato documento di riconoscimento, dalla quale si evincano le condizioni di cui ai punti a) b) c) e d). Detta autocertificazione deve pervenire al Servizio Tributi tramite raccomandata A.R. o consegnata a mano.

Il Servizio può chiedere al contribuente, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa.