DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto come segue:

 

1. fissare per l’esercizio 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, così come

Segue:   

              -  ABITAZIONE             PRINCIPALE                   5 per mille;

              -  ALTRI                        FABBRICATI                   5 per mille;

              -  AREE                        FABBRICABILI                5 per mille;

              -  TERRENI                  AGRICOLI                       5 per mille

 

2. di dare atto;

• che l’articolo 77 bis della Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali,

• che il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n.

126, ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’imposta comunale sugli

immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come previsto dal comma 173 della legge 296/2006 del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;

• che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di

categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);

• che l’esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per regolamento comunale;

3. di dare atto che aliquote applicate restano invariate, rispetto al 2008;

4. di confermare, anche per l’esercizio 2008, ed ai sensi dell’articolo 8, c. 3 del D.Lgs.

504/92, l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, nella misura di Euro 130,00;

5. Considerato che, per l’anno 2009 confermando l’aliquota e la detrazione applicata nell’anno 2008, si rispetta, il gettito dell’imposta in oggetto relativo all’ultimo anno così come stabilito dalla normativa vigente, con cui garantire, la copertura di maggiori spese di personale, beni e servizi, riduzione di trasferimenti erariali ecc.;

6. di stabilire il limite di versamento  in € 5,00 e detto versamento va effettuato se l’imposta complessiva da versare è superiore a € 5,00; qualora l’importo da versare è superiore a € 5,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione;

7.di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere applicabili le aliquote definite dal 01.01.2009.