PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PROPOSTA

 

OGGETTO: aliquote ICI anno 2008.

 

Visto il  D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce l’I.C.I;

Vista la delibera C.C. n.4 del 26/03/2003,esecutiva ai sensi di legge,di rideterminazione  aliquota I.C.I. anno 2003 ;

Vista la delibera di C.C. n. 20/06 di riordino aliquote ICI ;

Vista  la delibera di C.C. n. 16 del 24/03/07;

Viste le LL.RR. n.44/91 e 48/91;

Visto il D.M.I. 30/11/2006;

Vista la legge n. 296 del 27/12/2006;

Considerato che,la legge 244 del 24/12/2007 art.1 commi 5 e 65 prevede che “All’articolo 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: comma 2 – bis dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione,comunque non superiore a € 200,00,viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Comma  2 –  ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 – bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria A1 – A 8 e A9”.

                                                                  

P R O P O N E

 

Di adottare per l’anno 2008 le aliquote come di seguito specificate:

Aliquota ordinaria

6 per mille  che si applica a tutte le tipologie immobiliari compresi gli immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/8 e relative pertinenze (categorie catastali C/2 ,C/6 e C/7 ), che non sono assoggettabili ad altra aliquota,ai box che non costituiscono pertinenza di abitazione e alle aree edificabili.

Aliquota differenziata

5 per mille che si applica alle tipologie immobiliari classificati nella categoria catastale C1.

Aliquote agevolate

1.        4,50 per mille per immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/8 adibiti ad abitazione principale del contribuente  e relative pertinenze fino ad un massimo di due unità immobiliari (categorie catastali C/2,C/6,C/7),mentre alle rimanenti altre eventuali pertinenze si applica l’aliquota ordinaria. Per abitazione principale si intende l’immobile di proprietà in uso esclusivo a soggetto che ne ha la residenza anagrafica ;

2.        4,50 per mille per immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/8 e relative pertinenze (categorie catastali C/2,C/6 e C/7),nei quali sono in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica,con presentazione di documenti comprovanti l’inizio e la   fine dei lavori di ristrutturazione. Tale aliquota agevolata è applicabile per un periodo massimo di tre anni,anche se i lavori non sono stati ultimati;

3.        4,50 per mille anche per immobili di proprietà di residenti ,classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/8 e relative pertinenze (categorie catastali C/2,C/6 e C/7), concessi in uso gratuito con contratto registrato a parenti e affini entro il 2° grado e da questi ultimi adibiti a residenza principale;

4.        4,50 per mille per immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/8 e relative pertinenze ( categorie catastali C/2,C/6 e C/7 ),considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56,Legge 662/96),con presentazione di certificato di ricovero rilasciato dall’istituto presso cui è acquisita la residenza;

5.        4 per mille  per fabbricati cat. D1,D7,C1,C2,C3,C4 adibiti ad insediamenti produttivi condotti da imprese a carattere industriale ed artigianale,con o senza dipendenti,ad esclusione di alberghi con o senza annesso ristorante;

6.        4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti,che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili;

7.        fissare la detrazione per l’abitazione principale in  € 103,29;

8.        di fissare l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di € 200,00 applicandola a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle con categoria catastale A1,A8 e A9, così come previsto dalla legge finanziaria 2008.                                                        

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                             Il proponente

 

 

 

SI RAMMENTA CHE  PER IL PAGAMENTO DELL’ICI TRAMITE F24 IL CODICE IBAN DA UTILIZZARE E’ IL SEGUENTE:  IT 68 U 01030 04600 000000473456 INTESTATO A: AGENTE DELLA RISCOSSIONE SERIT SICILIA S.P.A. CON SEDE IN PALERMO.