Regolamento di gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili


CAPO I°               DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1    Oggetto

 

CAPO II°             NORME ANTIELUSIVE

Art. 2                Aree fabbricabili: deroghe.

Art. 3                Immobili utilizzati dagli Enti non commerciali.

CAPO III°           NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE

Art. 4                Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 5                Determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 6                Documentazione per concessione all’edificazione

Art. 7                Versamenti effettuati da un contitolare.

Art. 8                Locali costituenti pertinenze dell’abitazione principale

 

CAPO IV°             ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

Art. 9    Immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituti di assistenza

Art. 10   Unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale.

 

Art. 12   Dichiarazione.

 

Art. 12   Azioni di controllo.

Art. 13   Accertamento per omesso versamento I.C.I.

Art. 14   Sanzioni amministrative.

Art. 15   Notificazione

Art. 16   Accertamento con adesione .

CAPO V°               RISCOSSIONE

Art. 17              Modalità di effettuazione dei versamenti

Art. 18              Differimento o rateizzazione dei versamenti

Art. 19              Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree

CAPO VI°             DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20              Entrata in vigore del regolamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1 Oggetto.

 

1.   Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59  del Decreto Legislativo 15  dicembre 1997, n° 446, disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30  dicembre 1992, n.504.

2.   Le norme di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali il comune di Terme Vigliatore è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992.

3.    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizione generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

 

CAPO II – NORME ENTIELUSIVE

 

Art. 2 – Aree fabbricabili: deroghe

 

1.    I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell’art. 9 del Decreto Legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992 e nel comma 2 dell’art. 58 del D. Lgs. N° 446 del 15/12/1997, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola, da parte del soggetto passivo d’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d’affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile ai fini del II.DD. dell’anno precedente.

 

Art. 3 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

 

1.   L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Lgs. N° 504 del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.


 

 

 

 

 

 

CAPO III - NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA'FISCALE

 

Art. 4 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

 

1.    Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art 8, comma 1, del Decreto LGS. 30 Dicembre 1992, n.504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi manutenzione ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

a)    il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cosa o persone con rischi di crollo;

b)    i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;

2.    Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

 

Art 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

 

1.    La base imponibile è costituita dal loro venale in comune commercio al I Gennaio di ogni anno. Per la valutazione dei terreno edificabile è quindi necessario prendere in esame tutta una sere di parametri, come stabilito nel comma 5° dell'art. 5 del Decreto legislativo n° 504 del 30/12/1992, e in particolare: l'ubicazione, l'indice di fabbricabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 

Art. 6 - Documentazione per la concessione all'edificazione.

 

1.    Chiunque presenti all’Ufficio Tecnico Comunale domanda di concessione all'edificazione è tenuto a produrre la documentazione di rito, copia del versamento ICI relativa al suolo da edificare.

 

Art 7 - Versamenti effettuati da un contitolare.

 

1.    I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri purché la relativa Imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimenti.

2.    La disposizione agevolativa di cui al precedente comma potrà trovare applicazione sin dalla di istituzione del tributo.

 

 

 

 

 

Art 8 - Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale.

  1.    Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2.       Ai fini di cui al comma 1, per abitazione principale , salvo prova contraria, si intende quella di residenza anagrafica,  sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad.es. garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed  effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente art. è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza.

3.    Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobili distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 Dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altres’, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principoale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

4.    Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

Art. 9 - Immobili posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituti di assistenza.

 

1.    E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Art. 10 – Unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale

 

1.    In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa disposizione legislativa, ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione dell’imposta, sono equiparate all'abitazione principale due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

 

CAPO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art.11 – Dichiarazione

1.    Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n.504/1992, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. 

 

 

Art. 12 – Azioni di controllo

1.     La giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell’ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

 

Art 13 – Accertamento per omesso versamento ICI.

  1.    Il funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla giunta, verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al punto 1 dell'art. 11, anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno di imposta considerato.

2.    Determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I.” con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

3.   Quanto disposto dal precedente comma 1 e 2 si applica anche con riferimento all’attività di controllo relativa ai periodi d’imposta pregressi.

 

Art 14 – Sanzione amministrativa

 

1.    Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 13 del decreto legislativo n° 472, del 18/12/1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento (30%).

2.    Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n° 471 del 18/12/1997, la sanzione è irrogata con l’avviso indicato nel precedente art. 13.

 

Art 15 – Notificazioni

 

1.    L'avviso di cui al precedente art. 13 deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

 

Art. 16 – Accertamento con adesione

 

1.    L’accertamento dell’I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, come recepito dall’apposito regolamento comunale.

 

 

 

 

CAPO V – RISCOSSIONE

 

Art. 17 – Modalità di effettuazione dei versamenti

 

1    Il Comune riscuote il tributo, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento diretto sul proprio c/c postale intestato alla tesoreria comunale.

 

Art. 18 – Differimento o rateizzazione dei versamenti.

 

1.    Con provvedimento dell’Organo Esecutivo i termini ordinari di versamento dell’imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

a.    Gravi calamità naturali;

b.    Particolari situazioni di disagio economico, individuate nella medesima deliberazione.

 

Art 19 – Rimborso dell’imposta per dichiarata inedificabilità di aree

 

1.    Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:

a)    non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b)    non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c)    che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

2.    La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art 13 del D. Lgs. n.504 del 30 Dicembre 1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni.

 

 

 

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1.        Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2.        Dalla stessa data sono abrogate le norme contenute nel regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 6 del 27 gennaio 1999, modificato dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 41 del 20 febbraio 2007.