1)      Di determinare, a decorrere dall’anno 2008 e fino a nuove modifiche, l’aliquota I.C.I. come segue:

a)      5,00  per mille per la prima abitazione a abitazione principale;

b)     6,25 per mille  per le seconde abitazioni, per gli immobili destinati ad altri usi e per le aree edificabili;

2)      Di determinare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo (prima casa ) nella misura di € 129,11 con elevazione a € 154,94  per i  soggetti passivi portatori di handicap grave con diritto ad accompagnamento documentato con certificato rilasciato dalla competente A.S.L., la suddetta detrazione viene aumentata così come previsto dall’art.1 comma 5 della legge finanziaria 2008 dell’1,33 per mille della base imponibile sino ad un massimo di 200 euro.