PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

 

N. 05 DEL 22/02/2005 Area Economico – Finanziaria.

 

PROPONENTE: ASSESSORE AI TRIBUTI

 

OGGETTO:Determinazione delle aliquote I.C.I. e delle riduzioni o detrazioni d’imposta per l’anno                      2005.

 

            Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’”Imposta comunale  sugli immobili (I.C.I.)”;

            Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/96, n. 662;

            Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15/12/97, n. 446;

            Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27/12/97, n. 449;

            Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9/12/1998, n. 431;

            Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13,  della legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

            Visto l’art. 74 della legge 21/11/2000, n. 342;

            Vista la precedente deliberazione n. 28 in data 10.03.2004, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2004, in  ossequio alle norme sopra richiamate, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni;

            Visto il disposto dell’art. 6 del Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992, con la quale statuisce che l’Amministrazione nel caso in cui intende aumentare l’aliquota I.C.I. oltre il 4 per mille, deve adottare apposita delibera;

            Considerato che per il 2004 l’aliquota I.C.I. è stata deliberata nella misura del cinque per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e nella misura del 5,50 per mille per tutti gli altri immobili; che la detrazione relativa all’abitazione principale era di €. 142,03; quella relativa ad immobili adibiti ad abitazioni principale appartenenti a titolari di pensione sociale INPS senza altri redditi era di €. 154,94 e di €. 167,85 per gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti a soggetti portatori di handicap;

            Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8 comma 3, del D. Lgs. N.504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa la detrazione d’imposta, devono essere disposte con unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

Atteso che ai sensi dell’art. 44 1° comma lettera “L” del vigente Statuto Comunale la competenza, in materia delle aliquote delle imposte e tariffe, è attribuita alla G.M.;

 

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERI

 

1)    Di confermare per il 2005 l’aliquota al cinque per mille per le abitazioni principali, e al 5,50 per mille per tutti gli altri rimanenti immobili.

2)    Di confermare la detrazione nella misura di €. 142,03 per l’abitazione principale; la detrazione di €. 154,94 relativa ad immobili adibiti ad abitazioni principale appartenenti a titolari di pensione sociale INPS senza altri redditi, e la detrazione  di €. 167,85  per gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti a soggetti portatori di handicap.

3)    Di incaricare il responsabile del Servizio Tributi a provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico denominato www.finanze.it come previsto all’art. 11 delle Legge n. 383/2001.

 

 

 

            Il Responsabile del Procedimento                                                                                 Il Proponente

                        Rag. A. Nigrelli                                                                                                U. Gerbino