Stralcio Delibera di C.C. n. 9 del 19/04/11: Modifica Regolamento Comunale I.C.I. – Abitazioni concesse in comodato d’uso.-

                                                                              ..........omissis..........

ART: 6/bis - Abitazioni concesse in comodato d’uso ai figli.

 

1.  Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 446/97, considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione di base, pari ad euro 103,29, le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli, a condizione che risultino regolarmente accatastati, che negli stessi il figlio vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica, sia titolare delle utenze elettriche e idriche, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. 

 

2.  Le condizioni per ottenere l’agevolazione, di cui al presente articolo, devono sussistere al 1° Gennaio dell’anno di imposizione e autocertificate nell’apposito modello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi.         

 

3.  Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare al Comune la cessazione dei presupposti per potere usufruire delle agevolazioni, entro il termine di presentazione della Dichiarazione I.C.I.. 

=======================================================================================      

     

              2) di determinare, per l ’ Anno 2011, le riduzioni e le detrazioni d ’imposta come da prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

Riduzione di imposta %

Detrazione di imposta

(Euro in ragione annua)

1

2

3

4

1

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

 

103,29

 

 

 

 

2

Soggetto passivo il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione principale comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 100% , risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle strutture pubbliche. Sono escluse tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

 

258,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contribuenti in possesso dei requisiti  indicati al precedente punto 2  per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al Comune – Ufficio Tributi – in merito alla documentazione da presentare. 

 

3) Dare atto che giusto quanto disposto dall’art. 10, comma 4  del vigente regolamento  comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a  Euro 10,33.