COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

 

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DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

N. _266___                                                DEL 14/12/2006

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili – Determinazione aliquote, detrazioni, riduzioni per l’anno 2007.

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Premesso che con Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992,  e’ stata istituita l’imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

Vista la precedente delibera di Giunta Municipale n.67  in data 24/03/2005, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2005, in ossequio alle norme sopra richiamate, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni;

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

         reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

         assicurare l’equilibrio del bilancio;

         esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l’anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure differenziate in relazione alla tipologia  d’uso degli immobili come da prospetto allegato alla presente proposta;

 

       Richiamato il regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con    delibera  consiliare n. 52 del 29.06. 1998;

 

   Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge  finanziaria per l’anno 2002, con il quale si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l’addizionale comunale all’irpef  e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate comunali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di fissare, per l’anno 2007 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote

1

2

3

1

Abitazione principale

6,50

 

 

 

2

Aliquota ordinaria

6,85

 

 

 

3

Aree fabbricabili

6,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) di determinare,per l ’anno 2006, le riduzioni e le detrazioni d ’imposta come da prospetto che segue:

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale

Riduzione di imposta %

Detrazione di imposta

(Euro in ragione annua)

1

2

3

4

1

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale

 

103,29

 

 

 

 

2

Soggetto passivo il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione principale comprenda uno o più disabili con invalidità non inferiore al 100% , risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle strutture pubbliche. Sono escluse tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.

 

258,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contribuenti in possesso dei requisiti  indicati al precedente punto 2  per usufruire della detrazione devono chiedere informazioni al Comune – Ufficio Tributi – in merito alla documentazione da presentare. 

 

 

 

3) Dare atto che giusto quanto disposto dall’art. 10, comma 4  del vigente regolamento  comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, i versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta inferiore a  Euro 10,33.