REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MALVAGNA

PROV. DI MESSINA

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 59 SEDUTA DEL. 20.06.05

 

 

OGGETTO:

 

 

     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICl APPROVAZIONE

    ALIQUOTE RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE

     PER L’ANNO 2005.

 

 

“omissis”

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

VISTA la proposta avente come oggetto: “ IMPOSTA COMUNALE SUGLI               I
IMMOBILI ICI APPROVAZIONE ALIQUOTE RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2005.”
-    VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
     1.  Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità tecnica;
     2.  Del responsabile del servizio finanziario, per quanto attiene la regolarità        

         
contabile;     

-     RITENUTO di dovere approvare la predetta proposta;

-          VISTO L’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

-          VISTA la L.R. N° 30/2000.

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

 

                  

 

                   DELIBERA                  

              Approvare la proposta sopracitata avente come oggetto:” IMPOSTA COMUNALE         
SUGLI IMMOBILI ICI APPROVAZIONE ALIQUOTE RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICAT1VE PER L’ANNO 2005.”Che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 

PREMESSO

 

    Che l’ICI - Imposta Comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, a.. 504 e dallo stesso disciplinata, con [e modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi. che l’art. 54 dcl D. Lgs. 15 dicembre 1997, n446, ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione dcl bilancio di previsione, disponendo in tal modo che siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consliare;

    Che l’art. 58 dcl D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal I gennaio

2002;

    Che l’art.4 comma l,del D.L 8 agosto l996,n 437 attribuisce all’ente locale la facolta’ di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a priorità indivisa, residenti nel Comune, per l’unità ammobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia pari almeno all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

   Che l’art. i comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

    valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

 

a.   Nei riguardi dei contribuentì interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b. In relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

   Visto i] parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile 1Cl

   Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria

    Visto lo Statuto Comunale

    Visto il regolamento Comunale di Contabilità

 

 

PROPONE

 

~. Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal I gennaio 2005:

 

1. Aliquota ridotta da applicare:

a - per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille / Quattro per mille),

b - per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, direttamente adibita ad abitazione principale 4 per mille ( Quattro per mille),

2.   aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non la utilizza come abitazione principale 6 per mille ( Sei per mille);

3.   Aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locali 6 per mille ( Sei per mille);

4.   Aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 6 per mille ( Sei per mille);

               5.   Aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992,

                    n 504, compresi nelle seguenti tipologie:

                  Organizzazioni di volontariato di cui alla legge il agosto 1991, n 266, iscritte al    

      Registro delle Regioni 4 per mille ( Quattro per mille );                                      

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all’albo regionale 4 per mille (Quattro per mille)

6 .aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

 

al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili 5 per mille ( Cinque per mille);

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 4 per mille (Quattro per mille);

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 4 per mille (Quattro per mille);

all’utilizzo di sottotetti 4 per mille (Quattro per mille);

 

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni

dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 49;

 

7.   aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: SEI PER MILLE (6 per mille):

 

I Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art 5 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n0 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art 3 della legge 23 Dicembre 1996, n0 662;

 

II L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50 %) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza ditali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, a0 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione

      o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

III.          L’aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille ( 40/00 ), per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per Oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dazi relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

IV. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 113.63 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale desmiazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passvi, la detrazione spetta a ciascuno di essi propolzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiiari, è inoltre stabilito che:

a) l’importo di euro 113.63 di cui sopra sia elevato a euro centotredici/63 pari a EURO 113.63 ), e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolati;

V.Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segirito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata:

VI. Si da atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

VII. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nei bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari dei Comuni, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 Dicembre 1996, n.662;

VIII.            Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art 58 deI D. L~s. 15 dicembre 1997, n -446, per l’applicazione dell’art.. 9 del D. Lgs. NC 5O4/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’an. 11 della legge n0 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal l~ Gennaio dell’anno successivo;

IX. Di disporre che la presente sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale..

 

"omissis"