COMUNE DI UCRIA

(Prov. di Messina)

 

AREA CONTABILE                                                                                       SERVIZIO TRIBUTI

 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 25/05/2011 AVENTE PER OGGETTO:

 

“Determinazione aliquota per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per l’anno 2011 nella misura del 7%o sui fabbricati e del 4%o sulle aree edificabili”.

 

 

DELIBERA

 

1)    Stabilire, ai sensi dell'art. 6 commi 1° e 2° del D.Lgs. n.504/1992 come sostituito dall'art.3 comma 53 della L.n.662/1996, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'Anno 2011 per i fabbricati nella misura unica del 7‰  (Sette per mille);

 

2)   Stabilire, ai sensi dell'art. 6 commi 1° e 2° del D.Lgs. n.504/1992 come sostituito dall'art.3 comma 53 della L.n.662/1996, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'Anno 2011per le aree i fabbricabili nella misura unica del 4‰  (quattro per mille);

 

3)   Dare atto che, ai sensi dell'art.8  2° comma del citato D.lgs. n. 504/1992 come sostituito dall'art.3 comma 55  L.n. 662/1996, per i fabbricati di categoria catastale A1,A8,A9  dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

4)   Di confermare, ai sensi del 3° comma del citato art.8, per l'anno 2011, per i fabbricati di categoria catastale A1,A8,A9  l’aumento da  €. 103,29 a €.154,94 della  detrazione dall'imposta  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ulteriore detrazione prevista dal comma 5 2-bis L.n. 244/2007,  solo a favore di  soggetti  passivi portatori di handicap  grave documentato con certificato rilasciato dalla competente U.S.L.,   dando atto che non viene stabilita alcuna altra riduzione dall'imposta dovuta né alcuna  altra   elevazione della detrazione dall'imposta.             

 

5)   Di stabilire che il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a €. 2,07

 

6)   Di stabilire che l’esenzione spetta per una sola pertinenza.

 

 

 Ucria lì 18/05/2011

                                                    L’Addetto Ufficio Tributi                                                                                        

                                                        -  F.to Algeri Antonino -