IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titoli I del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 concernente l'Istituzione dell'Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.);

Considerato che per il combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali , di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 1 comma 156

della legge 296/2006 ( finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del,D.Lgs. 504/1992

compete al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote di imposta nonché la detrazione

facoltativa dall’imposta di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs. m. 504/92 per abitazione principale

ulteriore rispetto a quella prevista obbligatoriamente dal comma 2 della medesima norma, ovvero

per categorie di soggetti di particolare disagio economico sociale;

Considerato che per l’anno 2007 si intendono riconfermare le aliquote stabilite per l’anno 2006 ,

nelle seguenti misure:

1. Aliquota ordinaria 6,5 per mille;

2. Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 per mille;

3. Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di interesse

storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti

auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;

4. Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari

inagibili e inabitabili – esenti.

Preso atto della nota del 27/09/2002 prot. 20628 dell’ Azienda Territoriale per l’edilizia

Residenziale di lanciano, con la quale si chiede la maggiore detrazione per gli immobili di

proprieta’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. lgs n. 504/92;

Visto il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/96 che da facolta' ai Comuni di elevare la

detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale fino ad € 258,23 nel rispetto dell'equilibrio di

bilancio;

Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione da € 103,29 ad € 200,00 nel rispetto dell'equilibrio

del bilancio, anche per effetto delle disposizioni contenute nel comma 48 dell'art. 3 della predetta

Legge che rivaluta le vigenti rendite catastali del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'ICI;

Ritenuto di poter elevare la suddetta detrazione a € 258,23 limitatamente:

1) alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al

100%, senza limiti di reddito;

2) agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);

3) alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di

handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ALS competente ai sensi dell’art. 3,

comma 3 , della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla

ASL, senza limiti di reddito;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarita' tecnica;

- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile;

Dato atto dell'attestato della Ragioneria Comunale per gli adempimenti di cui all'art. 151 comma 4

della citato D.Lgs., n. 267/2000;

Su proposta conforme della Giunta Municipale;

Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale della odierna seduta;

Con voti favorevoli n. 12 e 4 astenuti (Palena, Cicchitti, Carinci e Carafa), espressi palesemente

dai n. 16 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal

Presidente, sui 21 assegnati al Comune;

DELIBERA

1) di stabilire per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti

misure:

a) Aliquota ordinaria 6.5 per mille;

b) Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4 per mille;

c) Aliquota in favore dei proprietari che effettuino interventi di recupero di immobili di

interesse storico ed architettonico localizzati in centri storici, di realizzazione di autorimesse

e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti 2 per mille;

d) Aliquota in favore di proprietari che effettuino intervento di recupero di unità immobiliari

inagibili e inabitabili – esenti.

L’aliquota agevolata di cui ai precedenti punti c) e d) è applicata limitatamente alle unità

immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

2) di elevare per l’anno 2007 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo ad € 200.00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;

2) di elevare la suddetta detrazione ad € 258.23 limitatamente:

- alle famiglie in cui siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidita’ civile al

100%, senza limiti di reddito;

- agli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale (ATER);

- alle abitazioni principali di famiglie aventi nel nucleo familiare un soggetto portatore di

handicap in situazione di gravita’ certificato dalla ASL competente ai sensi dell’art. 3, comma 3

, della Legge n 104/92 o persona anziana non autosufficiente certificata dalla ASL, senza limiti

di reddito;

3) di rimettere copia della presente deliberazione, al concessionario della riscossione.