Comune di Taranta Peligna

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2010

 

“Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.

 Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2010”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

           

            VISTO l'art.172 del T.U.E.L. 18.8.2000 n° 267 che elenca i documenti da allegare al bilancio di previsione, tra i quali al punto 1.e) sono previste le deliberazioni afferenti le tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni ecc. per i tributi locali;

 

VISTA la  delibera di C.C. n. 6 del 30.05.2009 con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009;

 

VISTO il disposto dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 126 secondo il quale a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intesa quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto in parola, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

 

VISTO l’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto legge, che prevede che la minore imposta che deriva dall’applicazione dei comma 1, 2 e 3 a decorrere dall’anno 2008, viene rimborsata ai singoli comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato;

 

VISTO l’art. 1 comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che demanda nuovamente al Consiglio Comunale la competenza deliberativa in materia di Imposta Comunali sugli Immobili relativamente alle aliquote e relative detrazioni e riduzioni;

 

            VISTO l’art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 126 con il quale si sospende fino alla definizione del nuovo Patto di stabilità interno il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi di loro spettanza, fra i quali si annovera l’Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di non inasprire la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti;          

 

            Viste le Circolari del Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale n. 12 del 05 giugno 2008 e n. 1 del 04 marzo 2009 nella quale vengono ulteriormente chiarite le fattispecie relative all’esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

            RITENUTO dover procedere alla determinazione delle aliquote per l’annualità 2010;

 

Visti i pareri ex art.49 T.U.E.L. N°267/2000;

 

Con votazione unanime palesemente espressa,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

·        Approvare il quadro delle aliquote ICI, per l’anno 2010 come da prospetto seguente:

  

    

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E PER QUELLE ASSIMILATE DA REGOLAMENTO LIMITATAMENTE ALLE CASISTICHE INDICATE:

 

PERTINENZE

 

“Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale”

(Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).

 

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 8 c. 2 lett. a vigente Regolamento I.C.I.).;

 

  • l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado con contratto di comodato e/o autodichiarazione resa dal proprietario e/o avente titolo a condizione che nella stessa abitazione il parente abbia stabilito la propria residenza anagrafica (Art. 8 c. 2 lett. b vigente Regolamento I.C.I.).

 

ESCLUSA

 (D.L. 93/08)

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

 

(da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08)

 

“Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all’abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale”

 (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).

5,00   per mille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONI EQUIPARATE

AD ABITAZIONE PRINCIPALE

(da applicarsi alle abitazioni assimilate da regolamento comunale non rientranti nell’esenzione di cui al D.L. n. 93/08)

 

·         abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

·         unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale di socio assegnatario;

·         alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

·         unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

·        due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.

5,00   per mille

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

 (da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9, relative pertinenze e abitazioni assimilate da regolamento comunale, non rientranti nell’esenzione di cui all’art. 1 D.L. 93/08)

 

€. 103,29

AREE FABBRICABILI

5,00   per mille

FABBRICATI PRODUTTIVI (CAT. D1)

5,00   per mille

 

IMMOBILI DI CATEG. A (ABITAZIONI) E RELATIVE PERTINENZE LOCATI CON CONTRATTO “REGISTRATO” AI SENSI DELLA L. 431/98, A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.

(Per usufruire dell’applicazione dell’aliquota è necessario produrre istanza su appositi modelli disponibili presso gli uffici comunali allegando idonea documentazione.)

 

6,00   per mille

ALIQUOTA ORDINARIA (RESTANTI IMMOBILI)

7,00   per mille

 

 

·         Trasmettere copia del presente atto al concessionario per la riscossione dei tributi SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi di Pescara;

 

·         Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce quale allegato parte integrante del bilancio di previsione esercizio finanziario 2010;

 

·         DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.====