OGGETTO: Comunicazione Aliquote e Detrazioni ICI Anno 2009.

 

Visto il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Dato atto che l’art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote e delle detrazioni I.C.I.;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto, altresì, l’articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008,

Ritenuto di provvedere in merito, confermando per l’anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili previste per l’anno 2008:

 

Visto l’art. 1, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n.126, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…;

 

Visto il Vigente Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la delibera C.C. n. 4 del 06.03.2009 che ha confermato per l’anno 2009 le aliquote e detrazioni I.C.I. previste per l’anno 2008;

 

 SI COMUNICA

 

Che per l’anno 2009 saranno applicate le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:

 

ALIQUOTA ORDINARIA

(FABBRICATI  ED AREE EDIFICABILI)                               5,00‰ (CINQUE PER MILLE)

 

TERRENI AGRICOLI                                                                                         ESENTI

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE                   ESENTE D.L. 93/2008

 

ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE

IN USO GRATUITO A PARENTI

IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (Genitori e Figli)     ESENTE D.L. 93/2008

(La relativa autocertificazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 31/12/2009)

 

DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA

AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

(per le unita immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9,

non rientranti nell’esenzione prevista dal D.L. 93/2008)                                           € 103,29   

 

DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE POSSEDUTA

DA CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL’ESTERO (ISCRITTO A.I.R.E.)     € 103,29   

                                                                                                                                   

DETRAZIONE D’IMPOSTA                                                                                       € 258,23

per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico:

famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità non inferiore al 75%, con valore dell’indicatore sociale economico(ISE) relativo all’anno 2008, non superiore ad euro 18.000,00 .