Omissis…
1) ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille;
2) ALIQUOTA RIDOTTA 4,8 per mille da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
b) per l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) per l'abitazione data in uso gratuito ad un parente in linea retta o collaterale che la utilizzi come abitazione principale secondo le seguenti modalità previste dall’art. 6 del Regolamento I.C.I. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 03.05.2007;
“Art. 6. - ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ED APPLICAZIONE ALIQUOTA RIDOTTA
1. Le abitazioni e le relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che le utilizzino come dimora abituale, sono considerate “principali” con conseguente applicazione dell’ aliquota ridotta e della detrazione;
2. Nel caso in cui per la stessa abitazione vi siano più contitolari legati da rapporti di parentela in linea retta o collaterale entro il 2° grado, utilizzata da un contitolare quale dimora abituale, trova applicazione l’ aliquota ridotta per tutti i contitolari e la detrazione spetta al solo soggetto dimorante fino alla concorrenza dell’ imposta dovuta;
2 bis ………..omissis
3. ……………omissis
4. ……………omissis
5. Tutte le condizioni che danno diritto ad usufruire della detrazione per abitazione principale e della aliquota ridotta devono risultare da scrittura privata o contratto di comodato e vanno dichiarate entro i termini annuali di pagamento della prima rata di acconto dell’ I.C.I..
La mancata dichiarazione fa decadere ogni diritto per l’ anno cui si riferisce;
6. L’ Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della Normativa vigente.”
3) ALIQUOTA 8 per mille: da applicare agli immobili adibiti ad abitazione, non locati per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, con esclusione delle abitazioni cosiddette a disposizione che risultino utilizzate, ancorché in modo saltuario dal possessore o da un proprio familiare, come unità a disposizione, cioè come “seconda casa” o “residenza secondaria” ;
- …Omissis… i soggetti passivi normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri, in possesso dell’unità abitativa cosiddetta a disposizione, possano applicare l’aliquota ordinaria, per una sola abitazione, a condizione che gli stessi presentino, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pagamento dell’imposta, all’Ufficio Tributi apposita dichiarazione di esistenza delle seguenti condizioni:
a. di non essere residente nel Comune di Cerveteri;
b. che l’abitazione per la quale viene applicata l’aliquota ordinaria è a “disposizione” riservata all’uso personale e diretto proprio o dei propri familiari normalmente non residenti, né dimoranti abitualmente nel Comune di Cerveteri;
c. di non voler concedere in locazione l’immobile.
…Omissis… dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nel Comune sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita a residenza anagrafica da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Di stabilire, ai sensi Regolamento Comunale dell’I.C.I. vigente, le ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, così come segue:
1. € 258,228 per soggetti in condizioni di grave disagio economico e sociale, senza fonte di reddito;
2. €
Il riconoscimento del beneficio dell’ ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che il soggetto passivo di imposta possieda il solo appartamento abitato (ed eventuali pertinenze) quale unico immobile al 1° Gennaio dell’ anno di imposta e che nessun componente del nucleo familiare possieda altri immobili alla stessa data.
Il soggetto passivo di imposta, per poter usufruire della ulteriore detrazione per l’ abitazione principale, deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune tramite raccomandata R.R., o consegna a mano all’Ufficio stesso, entro i termini previsti dal vigente Regolamento Comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili, una autocertificazione nella quale dichiara i propri dati anagrafici e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.
La detrazione e l’aliquota del 4,8 per mille si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.
Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.
Di dare atto che nella determinazione delle aliquote per l’anno 2008, nonché nella definizione delle riduzioni o detrazioni per l’abitazione principale, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
Di dare altresì atto che per le cosiddette pertinenze, quali ad esempio box, garage, cantina, etc., ex art. 30 comma12 Legge 488/99, valgono le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale;
Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in € 7.600.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2008
Dare atto che per quanto riguarda l’ulteriore detrazione del 1,33% fino ad un massimo di € 200,00 di cui ai precitati commi 5 – 6 – 7 e 288 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, con successivo atto sarà quantificato il mancato gettito ed il conseguente trasferimento compensativo a seguito della certificazione prevista entro il 30.04.2008;