ALIQUOTE  I.C.I. ANNO 2011

 

 

Con Decreto Legge n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008 e’ stata abolita l’ICI sulla prima casa, incluse le relative pertinenze con il limite di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7, cosi’ come previsto dal regolamento comunale, con eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali l’imposta rimane dovuta.

 

Si considerano, altresi’ assimilate all’abitazione principale, pertanto esenti, dietro presentazione di apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la scadenza del versamento a saldo:

-         l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’abitazione posseduta da un soggetto che e’ obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l’unita’ immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore e lo stesso non sia proprietario anche dell’ unita’ immobiliare in cui risiede.

 

L’aliquota ordinaria e’ pari al 7 per mille.

 

Aliquota 5 per mille: .

 

1)     Fabbricati di categoria catastale A/1, A/8 ed  A/9, nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia) utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto.

2)     Tutte le unita’ immobiliari ad uso abitativo nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia), nelle quali il soggetto passivo, stabilisce la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;

3)     Tutte le unita’ immobiliari ad uso abitativo nonché le relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoia) concesse in uso gratuito dal proprietario/comproprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. In questo caso è necessario inoltrare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per il versamento a saldo.

4)     Le unita’ immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98 art. 2 comma 3. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dovra’ essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta.

 

 

 

 

Aliquota 4 per mille:

 

Le unita’ immobiliari concesse in locazione a canone concordato dal proprietario a Sienacasa spa, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98 art. 2 comma 3. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dovra’ essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta.

 

 

Aliquota 2,5 per mille:

 

Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa sono esenti dall’imposta ex art. 7 lettera h del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 504.

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e’ fissata in € 108,46.