ALIQUOTE  I.C.I. ANNO 2006

 

1)      Aliquota 4 per mille

 

-          le unita’ immobiliari concesse in locazione a canone concordato, secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 431/98.

 

2)      Aliquota 5 per mille

 

Alla aliquota 5 per mille sono soggetti i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 nonché le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aventi le seguenti caratteristiche:

 

-          sono utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare del diritto;

-         nei  quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quello di acquisto ovvero entro tre anni nel caso di acquisto e successive ristrutturazioni, accertabili con il rilascio del provvedimento autorizzatorio di opere edilizie;

-         concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli) ed affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) a condizione che per gli stessi costituisca abitazione di residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. In questo caso è necessario inoltrare apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dell’anno d’imposta;

 

3)      Aliquota 2,5 per mille

 

Alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

4)      Aliquota 7 per mille

 

Alla aliquota 7 per mille sono soggette:

 

- le aree fabbricabili;

- i fabbricati di categoria catastale  da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre 180 giorni, anche non consecutivi durante l’anno solare e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7).

- le abitazioni di categ. cat. da A/1 ad A/9 ed A/11 vuote,  a "disposizione" o le  seconde case, comprese le relative pertinenze (C/2, C/6, C/7).

 

5)      Aliquota ordinaria residuale al 6 per mille:

 

- le unita’ immobiliari nelle quali sono in corso lavori di manutenzione e che comunque non possono usufruire di riduzioni per inagibilita’, dietro presentazione di apposita richiesta all’ufficio e comunque fino alla fine dei lavori stessi;

- tutte le unita’ immobiliari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti (es. abitazioni da A/1 ad A/9 ed A/11 concesse in locazione e relative pertinenze cat. C/2, C/6, C/7, ecc.)

 

 

TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

 

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa sono esenti dall’imposta ex art. 7 lettera h del Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 504.

 

 

DETRAZIONE

 

La detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e’ fissata in EURO 108.46

 

Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale, dietro presentazione di apposita comunicazione all’ufficio I.C.I. del comune, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dell’anno d’imposta:

 

-         l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il secondo grado;

-         l’abitazione posseduta da un soggetto che e’ obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di studio e di lavoro, qualora l’unita’ immobiliare risulti occupata, quale dimora abituale, dai familiari del possessore.

 

I soggetti che si trovano nelle condizioni  sotto specificate, possono richiedere l’applicazione della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per la stessa unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

 

Contribuenti che possono beneficiare di tale ulteriore detrazione:

 

-         contribuenti con età non inferiore a 65 anni se uomo, e 60 se donna;

 

-         contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

-         contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che siano considerati persone disabili ai sensi della L. n. 104/92;

 

-         contribuenti anche di età inferiore a quanto sopra indicato, che  percepiscano una indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18/80.

 

Condizioni per beneficiare della detrazione:

 

-         l’unita’ immobiliare, con le relative pertinenze, deve costituire residenza anagrafica ed abitazione principale  del soggetto richiedente e deve essere l’unica posseduta dal contribuente in tutto il territorio nazionale. Allo stesso modo il richiedente non deve risultare proprietario o titolare di altro diritto reale su aree fabbricabili;

 

-         nel caso in cui il contribuente abbia acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, l’unita’ immobiliare non deve risultare locata;

 

-         il fabbricato principale deve risultare classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 - A/7;

 

- il nucleo familiare deve essere costituito da non oltre due persone oppure di un maggior numero purché le persone eccedenti siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/92 o  percepiscono una indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80,  o abbiano un’età non superiore ad  anni  18 o siano studenti, regolarmente iscritti all'Università, con età non superiore ad anni 26 (nella richiesta si invita ad allegare il certificato d'iscrizione rilasciato dall'Università di appartenenza);

 

-         alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare, per l’anno precedente, devono concorrere soltanto redditi da terreni, per un importo lordo non superiore a € 185,92, e trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente non superiore a  € 8.152,00 se il nucleo familiare e’ composto da una sola persona, oltre ad  € 4.076,00 per ciascuno degli altri componenti il nucleo familiare. I suddetti limiti possono essere modificati di anno in anno in occasione dell’adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta.

 

La maggiore detrazione spetta, per l’intero anno, a partire dall’anno successivo a quello  in cui si verificano le condizioni e cessa, per l’intero anno, dall’anno successivo in cui vengono meno le condizioni.

Per ottenere la detrazione il contribuente deve presentare richiesta all’Ufficio I.C.I. del Comune, entro il termine per la presentazione della denuncia di variazione per l’anno 2005 (31.07.2006/ 31.10.2006), utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio stesso, impegnandosi, altresì, a comunicare l’eventuale cessazione delle condizioni entro i 30 gg. successivi.