PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 dell’ 11 aprile 2011

avente per oggetto

IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2011 –

APPROVAZIONE

 

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- OMISSIS -

 

D E L I B E R A

 

1.      di confermare, per l’anno 2011, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), già applicate nell’anno 2010 ed approvate con deliberazione C.C. 30 del 31.01.2010, nelle seguenti misure:

 

 

TIPOLOGIA  ALIQUOTA

Misura

(per mille)

 

 

Aliquota ordinaria

 

7,00

 

Aliquota per abitazione principale

 

4,00

 

2.      di confermare la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di  € 103,29 (centotre/29), già applicata per l’anno 2010 ed approvata con deliberazione C.C. 30 del 31.01.2010;

 

3.      di dare atto che, per quanto in premessa specificato, le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano con le modalità sotto indicate:

 

Aliquota ordinaria 7 per mille

 

            a)         per tutte le fattispecie con esclusione di quelle sotto riportate;

 

Aliquota  4  per mille

 

           b)      Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9:

- direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune.

 

Detrazione per Abitazione Principale € 103,29 (centotre/29) da applicarsi:

 

·         alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

·         alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

 

4.      di concedere - per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della L. n. 431/98) e solamente a seguito di richiesta dell’interessato da presentare entro il termine di decadenza del 31 Gennaio 2012 - previo accertamento d’ufficio della rispondenza del contratto alle norme di legge in materia, un rimborso pari alla differenza delle aliquote d’imposta (7 per mille - 4 per mille) e comunque non superiore a € 200,00 (duecento) per ciascuna unità immobiliare. Si dà atto che, ove la richiesta di rimborso di cui sopra venga presentata oltre il citato termine di decadenza, non si provvederà all’effettuazione del rimborso medesimo;

 

  1. di prendere atto che in forza  dell'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.2008 n. 126 , per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata  norma,  sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006 – con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

  1. di prendere atto che, in virtù della medesima  normativa, l'esenzione opera anche per le fattispecie fatte oggetto di “assimilazione all'abitazione principale” operata sulla base dell'esercizio della facoltà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, da cui ne discende per questo Comune che detta esenzione si applica altresì:

·         all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·         alla unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo ai parenti di I° grado in linea retta (genitori, figli), a condizione che gli stessi la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano dimora abituale. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. L’agevolazione opera solamente a seguito di presentazione - obbligatoria per ciascun anno nel quale si verificano le condizioni - di apposita dichiarazione da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dall’Ufficio I.C.I. entro il termine di scadenza del versamento a saldo ICI;

  1. di dare atto, inoltre, che - sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI   agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini delle assimilazioni ad essa  operate come sopra riportato -  è considerata parte integrante dell’abitazione principale una sola pertinenza, anche se non ubicata nello stesso edificio e complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. La pertinenza deve essere classificata o classificabile catastalmente nelle categorie destinate a cantina, soffitta, box, garage o posto auto anche all’aperto;

 

  1. di stabilire, altresì, che  verrà applicata la sanzione di € 51,00 (cinquantuno/00) prevista dall’art. 14 – 3° comma – del D. Lgs. N. 504/1992 nel caso che, entro il termine di scadenza del versamento a saldo ICI (16 dicembre 2010), non venga presentata la comunicazione, dotata della relativa documentazione attestante il diritto all’esenzione, da parte di:

·         soggetto passivo di abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori, figli);

·         soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

 

- OMISSIS -