DELIBERA

 

 

              I.      Di confermare le aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1° Gennaio 2011, come segue:

 

-         5,50 per mille per l’abitazione principale;

-         7 per mille per altri immobili, o abitazioni tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale, aree fabbricabili, e unità immobiliari  posseduti in aggiunta all’abitazione principale senza distinzione fra locati e non locati;

 

-         di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, solo per una unità immobiliare e  fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

-         di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011, in conformità a quanto dispone l’art.172 del D.Lgs. n.267/2000;

 

-         di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.