DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 07/04/2010

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

            RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 25/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 nella misura del:

ü 5,5 per mille per l’abitazione principale;

ü 7 per mille aliquota ordinaria;

ü 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art. 2 della Legge 09/12/98, n. 431;

           

            VISTO il capo I° del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche ed integrazioni e per ultime le modifiche apportate dalla Legge 27/12/2006, n. 296 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008);

 

            VISTO il D.L. del 27/05/2008 n. 93 con il quale vengono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quelle che sono state ad essa equiparate da regolamento (o da delibera);

 

            CONSIDERATO che, il proprietario che concede in uso gratuito ai genitori del coniuge l’unità immobiliare posseduta in aggiunta all’abitazione principale, continua ad avere diritto a versare l’I.C.I. nella misura agevolata del 5,5 per mille, così come stabilito nella delibera di C.C. n. 11 del 30/03/2007;

 

            RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2010 le aliquote approvate per l’anno precedente;

                       

CONSIDERATO altresì opportuno confermare per l’anno 2010 le sotto elencate detrazioni:

ü      103,29 detrazione per l’abitazione principale;

ü Ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.03.98, n.114:

a)   € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;

b)   € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;

 

VISTO l’art. 2 della Legge 09/12/98 n. 431 riguardante le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione;

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 31/12/03 con la quale è stato siglato un accordo territoriale per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (ex legge n. 431/98);

 

            DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/12/2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2009, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 e pertanto anche il termine per la determinazione delle tariffe riferite all’anno 2010, è stato rinviato al 30/04/2010;

         

            VISTO il regolamento dell’Imposta comunale sugli Immobili, approvato con propria deliberazione n.10  del 25/03/2009;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267;

 

 

D E L I B E R A

 

1    Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non trascritte;

 

2    Di confermare  per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. dell’anno precedente come di seguito riportate:

 

§ 5,5 per mille per l’abitazione principale;

§ 7 per mille aliquota ordinaria;

§ 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;

3    Di stabilire che, per usufruire dell’aliquota del 6 per mille, l’interessato dovrà presentare apposita domanda in carta libera entro il 31 dicembre , dove dovrà essere dichiarato di aver concesso l’immobile in locazione con contratto tipo concordato ai sensi della Legge n. 431/98 a titolo di abitazione principale ed i dati catastali dell’immobile, allegando alla domanda copia del contratto stipulato debitamente registrato;

4    di confermare anche per l’anno 2010 le seguenti detrazioni:

                 - €  103,29 detrazione per l’abitazione principale;

5.   di confermare per l’anno 2010, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.98,

  n.114 le sottoriportate detrazioni, contenute nel Regolamento per la gestione dei contributi    per le attività nei centri storici:

a)   € 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici, a valere per la durata effettiva della locazione;

b)   € 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera a) per la durata effettiva del contratto;

            Per poter usufruire di tali detrazioni dovrà essere presentata, entro i 31 dicembre , domanda in carta libera dove dovrà essere dichiarato: i  dati catastali dell’immobile locato, l’ubicazione nel centro storico di Torrita o Montefollonico, l’attività commerciale/artigianale  (escluso alberghi, affittacamere e locande) che viene svolta ed il nominativo al quale è stato locato, allegando copia del contratto di locazione debitamente registrato.

 

      6.   Di stabilire che le suddette detrazioni non sono cumulabili per lo stesso immobile;

      7.   Di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, da presentarsi entro il 31 dicembre 2010;

      8.   Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4° ,del D.Lgs. n. 446/97;

      9.   Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Tributi per quanto di competenza.