Deliberazione n.25 del 08/03/2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

            RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 12/03/2004, con la quale la Giunta Comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l’anno 2004 nella misura del:

-   5 per mille per l’abitazione principale

-   6,5 per mille aliquota ordinaria

-   7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;

-   6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;

 

 

            VISTO il capo I° del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 riguardante l’imposta comunale sugli immobili;

 

 

            ESAMINATE le modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili introdotte dall’art.58 del D.Lgs. 05.12.97 n.446;

 

 

            VISTO che con  Legge 01/03/05 n.26 di conversione del Decreto n. 314/04, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 e pertanto anche il termine per la determinazione delle tariffe riferite all’anno 2005 è stato differito al 31 marzo 2005;

 

 

RITENUTO opportuno modificare, per l’anno 2005 l’aliquota dell’abitazione principale apportando un aumento dello 0,5 per mille all’aliquota in vigore per l’anno 2004, lasciando invariate le altre, tutto ciò al fine di  garantire la continuità dei servizi erogati e per non pregiudicare gli standard raggiunti;

 

 

CONSIDERATO opportuno di confermare anche per l’anno 2005 la detrazione di € 103,29  per l’abitazione principale;

 

 

CONSIDERATO opportuno di confermare anche per l’anno 2005 la detrazione di € 154,94  per l’abitazione principale a favore dei contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni a carattere sociale:

-     Famiglie ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. non proprietari di altri immobili al di fuori di quello adibito a civile abitazione o ad edilizia popolare; il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite;

 

 

RITENUTO di dover stabilire le modalità di richiesta  e documentazione da produrre per tale agevolazione, nella seguente fattispecie:

-     domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza della scadenza della prima rata, dove dovrà essere dichiarato di percepire  una pensione minima I.N.P.S., che i componenti la propria famiglia sono tutti ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite non superiore alla pensione minima I.N.P.S. e di non possedere altri immobili al di fuori di quello adibito ad abitazione principale o ad edilizia popolare;

 

 

CONSIDERATO opportuno di confermare anche per l’anno 2005, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.98, n.114, le seguenti agevolazioni:

 

 

A)  Una detrazione di Euro 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici , a valere per la durata effettiva della locazione;

B)  Una detrazione di Euro 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici  che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Com.le , le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera A) per la durata effettiva del contratto.

 

 

RITENUTO di dover stabilire le modalità di richiesta e la documentazione da produrre per tale agevolazione, nella seguente fattispecie:

-     domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza della scadenza della prima rata dove dovrà essere dichiarato: i dati catastali identificativi dell’immobile e la sua ubicazione, per il quale si intende richiedere l’agevolazione, l’attività commerciale o esercizio pubblico (escluso alberghi, affittacamere e locande) svolto e la data di inizio attività;

 

 

VISTO l’art.2 della Legge 09/12/98 n.431 riguardante le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione;

 

 

VISTA la D.C.C. n. 98 del 31/12/03 con la quale è stato siglato un accordo territoriale per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (ex legge 431/98);

 

 

VISTA la Legge n. 311 del 31/04/2004 “Finanziaria 2005”;

 

 

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267;

 

 

AD UNANIMITA' di voti , espressi nei modi e termini di Legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.   di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

-   5,5 per mille per l’abitazione principale

-   6,5 per mille aliquota ordinaria

-   7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale

-   6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato ai sensi dell’art.2 della Legge 09/12/98 n.431;

2.   di stabilire che per usufruire dell’aliquota del 6 per mille, l’interessato dovrà presentare apposita domanda in carta libera da presentarsi in concomitanza con la scadenza della prima rata, dove dovrà essere dichiarato di aver concesso l’immobile in locazione con contratto tipo concordato ai sensi della Legge 431/98 a titolo di abitazione principale e i dati catastali dell’immobile, allegando alla domanda copia del contratto stipulato; 

3.   di riconoscere, anche per l’anno 2005, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 7 della premessa, l’elevazione della detrazione a € 154,94 ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. sull’abitazione principale di civile abitazione o ad edilizia popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell’art.15, comma 6 della Legge 24/12/93, n.537;

4.   di concedere, anche per l’anno 2005, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 9 della premessa, le seguenti detrazioni:

A)  Una detrazione di Euro 103,29 a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici , a valere per la durata effettiva della locazione;

 

 

B)  Una detrazione di Euro 206,58 a favore dei proprietari di immobili sfitti destinati ad attività commerciali / artigianali (escluse attività ricettive alberghiere ed extralberghiere) localizzati nei Centri Storici  che hanno sottoscritto apposita Convenzione tra l’Amministrazione Com.le , le Associazioni di Categoria ed i proprietari per la locazione dei suddetti immobili a canoni concordati. All’atto della stipulazione del contratto di locazione i proprietari beneficeranno della detrazione di cui alla precedente lettera A) per la durata effettiva del contratto.

 

 

5.   di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della I° rata I.C.I.;

6.   di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4° del D.Lgs. 446/97;

 

7.   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del D. Lgs. 267/00.