PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

 

Estratto della Deliberazione n. 10 del 27.04.2010 adottata dal Consiglio Comunale di Castellina in Chianti

 

 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010 – conferma aliquote e detrazioni.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

DELIBERA

 

 

1)  di confermare per l’anno 2010 le aliquote I.C.I.  nelle seguenti misure:

·      5 per mille quale aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

·      7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

2)  di confermare per l’anno 2010 la detrazione per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29 rapportate al periodo dell’anno;

 

3)  di dare atto che:

-          in forza  dell'art. 1 del Decreto- Legge 27.5.2008 n. 93, convertito con modifiche dalla Legge 24.7.2008 n. 126 , per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata  norma,  sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che si identifica con quella di residenza anagrafica, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

-          che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008, l'esenzione si estende altresì alle seguenti fattispecie:

a)      al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

b)      alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 

4)  di  dare atto altresì che l'esenzione ICI, secondo quanto disposto dal Decreto legge n. 93/2008, come sopra convertito, nonché dalle risoluzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – n. 12/DF del 5.6.2008 e n. 1/DF del 04.03.2009, si applica anche alle fattispecie sottoriportate, rientranti nell'ambito “abitazione principale”, in quanto assimilate da questo Comune con proprio regolamento ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997:

a)      all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, o non sia oggetto di contratto di locazione;

b)      all’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado  che la occupano quale loro abitazione principale;

 

5)  di prendere atto che pertanto al fine dell’applicazione della sola aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del vigente Regolamento, sono equiparati all’abitazione principale le abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

 

6)  di stabilire altresì che i  soggetti interessati dall’esenzione ICI e/o dall’applicazione dell’aliquota ridotta nei casi di assimilazione all'abitazione principale, dovranno presentare all’Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui si verificano le suddette condizioni e/o relative variazioni, apposita comunicazione per indicare sia gli estremi catastali con il relativo indirizzo delle unità immobiliari oggetto di concessione gratuita/locazione, sia i nominativi dei soggetti ai quali sono stati concessi o locati  i citati alloggi. Ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il predetto termine, ovvero in caso di omessa comunicazione verranno applicate le sanzioni in misura fissa di cui all’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92;

 

7)  di precisare che agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini delle assimilazioni ad essa operate, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale,  le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale;

 

8)  di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente  provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  Finanze ai sensi della circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 3 del 16.04.2003;di dichiarare con la seguente separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

 

9)  di dichiarare con la seguente separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.