Estratto della deliberazione n. 214 del 6 dicembre 2005 avente come oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006”

 

“Omissis”

 

D E L I B E R A

 

1)      di fissare con effetto dal 1° gennaio 2006, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni:

 

A) Nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi;

B) Nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

C) Nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (L.R. n. 96 del 20.12.1996, art. 29 c.5);

D) Nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprietà, adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge 431/1998 recepita nella Zona della Val d’Elsa Senese con l’accordo territoriale firmato in data 08/03/2004.

 

2)      Di stabilire nella misura di € 103,29 la detrazione d’imposta riferita ad unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

3)      Di aumentare la predetta detrazione d’imposta fino a €. 150,00 ad esclusivo beneficio dei soggetti passivi proprietari o titolari del diritto di godimento sull’immobile adibito ad abitazione principale, a condizione che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

 

“Omissis”