COMUNE DI SINALUNGA

                                                                                                             Provincia di Siena

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                                                                                 ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2011

                                                                                 (estratto della Delibera di C.C. n° 13 del 15/04/2011)

 

 

1) - di stabilire, per i motivi esposti nella relazione allegata ed in premessa, per l’anno 2011, le seguenti misure di aliquote e detrazione per “abitazione principale” ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

A)  aliquota ordinaria del 5,25 per mille per tutte le categorie catastali (A/B/C/D); aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

B)  aliquota del 7 per mille limitatamente a quelle unità immobiliari classificate nell’attuale gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), nelle quali il soggetto passivo non ha la residenza anagrafica, utilizzabili ai fini abitativi e possedute in aggiunta all’abitazione principale senza distinzione tra locate e non locate e non rientranti fra le categorie richiamate all’Art. 4 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2007.

C)  detrazione per “abitazione principale” € 118,62= solo per una unità immobiliare;

D)  detrazione per “abitazione principale” € 150,00= solo per una unità immobiliare per i soggetti proprietari di un’unica abitazione di categoria catastale A e relative pertinenze, il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, sia così costituito:

1.   donne sole ultrasessantenni il cui reddito annuo escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore a € 7.500,00= ;

2.   persone sole ultrasessantacinquenni il cui reddito annuo escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore a € 7.500,00=;

3.   nuclei familiari costituititi da due persone pensionate ultrasessantenni ed il cui reddito annuo, escluso quello dell’abitazione e delle relative pertinenze, sia di natura pensionistica e non superiore complessivamente a € 15.000,00= ;

4.   presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%) con o senza assegno di accompagnamento ed invalidità riconosciuta dalle competenti autorità indipendentemente dal reddito percepito; tale agevolazione viene meno se il familiare invalido viene collocato in una struttura pubblica o privata;