Aliquote I.C.I. anno 2009

 

a) fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 utilizzate come abitazione principale dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

c) abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica precisando che si intendono contratti registrati anche quelli a titolo gratuito.

  • Trattamento fiscale delle pertinenze delle unità immobiliari sopra indicate:

Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 – destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Al numero massimo di 2 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nell’applicazione dell’aliquota ridotta pari al 5 per mille possono applicare la stessa aliquota (5 per mille).

Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per le abitazioni di cui sopra sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, non è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze così come sopra individuate.

 

  • aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) D.lgs. 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lett. c) D.Lgs. 446/97:

a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;

b) Croce Rossa;

c) Conservatori;

d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • Aliquota ridotta del 6 per mille applicabile alle aree fabbricabili.

  • aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

 

2) Ai sensi dell’articolo 14 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. è stabilita la seguente detrazione di imposta maggiorata per abitazione dove risiede il nucleo familiare:

- € 160,00 se l’indicatore economico equivalente ISEE del nucleo familiare cui appartiene il soggetto passivo di imposta non è superiore a € 8.000,00;

3) Per godere delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto 2) i contribuenti dovranno presentare entro il termine di scadenza della dichiarazione ICI l’attestazione ISEE riferita all’anno di imposta.