COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE ( Provincia di Pistoia )

COPIA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PROVINCIA DI PT) IN MATERIA DI I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2006.

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N° 157 IN DATA 13.12.2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 156 in data 14.12.2004 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2005;

PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 ( lett. f del comma 2), 48 e 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della approvazione dello schema di Bilancio preventivo;

VISTO l’art. 53 - comma 16 - della Legge 29.12.2000 n. 388 - come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 448/2001 - il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi e servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale I.R.P.E.F., è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO altresì il vigente Regolamento per l'applicazione dell' I.C.I.;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 100 in data odierna con la quale è stato modificato il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta; in particolare è stata anche introdotta la possibilità di elevare entro i limiti previsti dalla vigente normativa, limitatamente a particolari situazioni, la detrazione di imposta prevista per le abitazioni principali;

RITENUTO di dover determinare le aliquote e le detrazioni ai fini I.C.I. applicabili per l'anno 2006;

VISTO il parere espresso dal Responsabile della 2^ Area Servizi economico - finanziari ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato sub "A" alla presente deliberazione;

UNANIME, con votazione espressa in forma palese;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'anno 2006, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

  1. abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, stabilisce la residenza anagrafica;
  2. unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
  3. alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda per l’Edilizia residenziale;
  4. unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.
  5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che sposta la residenza dall’abitazione in questione ad istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  6. abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che vi stabilisce la residenza anagrafica;
  7. due o più unità immobiliari contigue, nella quale il contribuente ha stabilito la residenza anagrafica, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata richiesta di variazione.
  8. abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), a condizione che questi ultimi stabiliscano la residenza anagrafica nella stessa.

 

Sono considerate pertinenze a norma delle disposizioni vigenti, le unità immobiliari accatastate con le categorie C2 – C6 – C7 – destinate e utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato.

Al numero massimo di 2 unità immobiliari appartenenti alle categorie specificate nel precedente comma i possessori di unità immobiliari rientranti nell’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale pari al 5 per mille possono applicare la stessa aliquota (5 per mille).

Nel caso in cui la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale di residenza sia superiore all’imposta dovuta per tale abitazione, non è consentito detrarre l’eccedenza dall’imposta dovuta per le relative pertinenze così come sopra individuate.

Per le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2006, per usufruire di detta agevolazione il contribuente deve presentare apposita comunicazione entro il termine previsto per la comunicazione annuale di variazione rispetto all’anno precedente, prevista dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento I.C.I.

 

- aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. c) D.lgs. 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lett. c) D.Lgs. 446/97:

a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;

b) Croce Rossa;

c) Conservatori;

d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

- aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

 

2) Ai sensi dell’articolo 3 ter del vigente Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. sono stabilite le seguenti detrazioni di imposta maggiorate per abitazione dove risiede il nucleo familiare:

3) Per godere delle maggiori detrazioni di cui al precedente punto 2) i contribuenti dovranno presentare entro il termine di scadenza della comunicazione l’attestazione ISEE riferita all’anno di imposta.

4) DI DARE ATTO che estratto della presente deliberazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla 2a Area Servizi economico-finanziari;

4) Il presente provvedimento verrà comunicato ai Capigruppo consiliari secondo le modalità previste dall’art. 125 Dlgs 18.08.2000 n. 267 contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio;

6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 Dlgs 18.08.2000 n° 267.