COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE ( Provincia di Pistoia )

COPIA DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI SAN AMRCELLO PISTOIESE

(PROVINCIA DI PT) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.

CONFERMA VALIDITA’ ALIQUOTE DELIBERATE NELL’ANNO PRECEDENTE.

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N° 156 IN DATA 14.12.2004

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) DI DETERMINARE per l'anno 2005, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle

seguenti misure:

- aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile ai seguenti immobili:

a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti

passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel Comune;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che non risulti locata;

d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e

figli) e 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione

principale;

e) a due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi

familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di

variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione

all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di

variazione;

f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;

g) pertinenze dell'abitazione principale

aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta è

identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista

dall'art. 7 comma 1 lett. c) D.lgs. 504/92 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.,

adottato in conformità dell'art. 59 comma 1 lett. c) D.Lgs. 446/97:

a) Associazioni di Mutuo Soccorso e Pubblica Assistenza;

b) Croce Rossa;

c) Conservatori;

d) Circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali.

- aliquota ordinaria del 7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.

- detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

€ 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare

della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve

essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.