PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2010

Ø       Aliquota ordinaria: 7 per mille;

 

Ø       Abitazione principale: 4,9 per mille (dal 2008 l’imposta per l’abitazione principale è dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9);

 

Ø       Pertinenza dell’abitazione principale (non più di una e di categoria catastale C2 o C6):    4,9 per mille (dal 2008 l’imposta per la pertinenza dell’abitazione principale è dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9);

 

Ø       Abitazioni locate con contratto stipulato in conformità dell’accordo territoriale sulle locazioni abitative (Legge n. 431/98, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 1):  4,3 per mille;

 

Ø       Abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (non locate): 9 per mille.

 

Detrazione di imposta:

 

Ø       euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore.

 

 

 

ESENZIONE ICI

A decorrere dall'anno 2008, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 del d.l. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126 , l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è esente dal pagamento dell’I.C.I. .

E’ inoltre esente la pertinenza dell’abitazione principale che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C2 oppure C6 e non può essere più di una.

Sono escluse dall'esenzione, in ogni caso, le abitazioni principali qualora appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) e le relative unità          immobiliari destinate a pertinenza delle stesse.

In caso di più contitolari, l'esenzione spetta  a coloro che utilizzano l'immobile come propria abitazione principale e per la relativa quota di possesso.

Per effetto delle medesime disposizioni e dei successivi chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in virtù del vigente regolamento comunale I.C.I., sono inoltre esenti le abitazioni assimilate all'abitazione principale:

1. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti fino al 1° grado, oppure, a parenti fino al 2° grado qualora il grado intermedio sia mancante, purché gli stessi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica. Per questa fattispecie non sono mai equiparate ad abitazione principale gli immobili censiti nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

Pertanto, per il Comune di Quarrata è dovuta l’imposta sulle abitazioni concesse in uso gratuito (come sopra descritte) di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.

RIVALUTAZIONE  RENDITE  CATASTALI  E  REDDITI  DOMINICALI  DEI  TERRENI  AGRICOLI

Anche per l’anno 2010, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, tutte le rendite catastali, definitive o presunte, devono essere rivalutate del 5%. La rivalutazione non opera per i fabbricati del gruppo D  interamente posseduti da impresa, distintamente contabilizzati e sforniti di rendita catastale; in tal caso l’imponibile ICI è costituito dal costo di acquisizione e dagli eventuali costi incrementativi, rivalutati secondo i coefficienti approvati annualmente con decreto ministeriale.

Per i terreni agricoli il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25%.

 

 

SCADENZA VERSAMENTO  DELL’IMPOSTA

  

 

ACCONTO

ENTRO IL

16 GIUGNO 2010

 

      

·          1^ rata pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno di imposta precedente;   

oppure

·           versamento in un’unica soluzione del 100% dell’imposta calcolata sulle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno di imposta in corso

  

 

 SALDO

ENTRO IL

16 DICEMBRE 2010

 

      

 

·          2^ rata pari al saldo dell'imposta dovuta per l’intero anno di imposta in corso 

 

 

 

 

I  contribuenti  residenti  all’estero (iscritti all’AIRE) possono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2010, in alternativa alle modalità di cui ai punti precedenti, applicando la maggiorazione pari al 3 per cento.

 

IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO

Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, non devono essere effettuati i versamenti a titolo di imposta qualora l'ammontare annuo sia inferiore a 5,00 euro.

 

 

AREE FABBRICABILI

E’ considerata area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Comune di Quarrata con la deliberazione di G.C. n. 189 del 1.12.2009 ha approvato i valori di riferimento €/mq. per l’anno 2009, al fine di agevolare il possessore dell’area a determinare la base imponibile e limitando il proprio potere di accertamento qualora il suddetto si adegui al  valore minimo.

 

Nota: per il corretto adempimento dell’obbligazione si rimanda all’esame del vigente Regolamento comunale I.C.I. consultabile sul sito istituzionale dell’ente.

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell’imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune può essere effettuato alternativamente

 

Ø       mediante bollettino di c/c postale n. 277517, intestato a “Comune di Quarrata – Servizio Tesoreria I.C.I.”;   

Ø       oppure mediante modello F24 presso tutti gli sportelli degli istituti bancari e degli uffici postali.

 

NOTA: Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’euro: per difetto, se la frazione è inferiore od uguale a 49 centesimi, ovvero, per eccesso, se uguale o superiore a 50 centesimi.

 

DICHIARAZIONE I.C.I.

La dichiarazione deve essere presentata soltanto nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta attengono a:

 

- immobili che godono di riduzioni d’imposta (esempi: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e condotti dai medesimi);

 

- fattispecie per le quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria (esempi ricorrenti: l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; l’atto ha avuto ad oggetto un’area edificabile; il terreno agricolo è divenuto edificabile o viceversa; l’area è divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato; l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno 2009 il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; l’immobile è stato oggetto di dichiarazione catastale per nuova costruzione, modifica strutturale oppure cambio di destinazione d’uso).    

 

Il termine per la presentazione della dichiarazione ICI coincide con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

Ø       entro il 30 giugno 2010, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

Ø       entro il 30 settembre 2010 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

 

Il modello e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.quarrata.pt.it/Entrate .

 

La consegna della dichiarazione può avvenire direttamente presso l’Ufficio Protocollo Generale (Via Vittorio Veneto, 2), oppure, mediante spedizione postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa indicando sulla stessa “Dichiarazione I.C.I. per l’anno 2009”.

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento il Servizio Entrate è a disposizione ai numeri telefonici  0573/771209 - 242 - 268 - 278 , oppure, durante gli orari di apertura al pubblico nei giorni di martedì: ore 8.30 – 12.00 / 15.00 - 18.00 e sabato: ore 8.30 – 12.00.

 

Quarrata, aprile 2010

 

                                                                

                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE

                                                                               dott. Marco Baldi