Aliquote I.C.I. per l'anno 2009

Estratto della Deliberazione Consiglio Comunale n° 15 del 29/1/2009
(aliquote I.C.I., addizionale I.R.Pe.F., tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni)

Il Consiglio Comunale

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DELIBERA

Per quel che concerne l'Imposta comunale sugli immobili:

1) di stabilire, per l'anno 2009, con riferimento all’Imposta comunale sugli immobili:

a) l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato si applica l’aliquota del 7 per mille;
b) l’aliquota nella misura ridotta del  5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, a condizione che sia classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, che non sia locata, ma utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento dell’abitazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c)l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
d) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici.;
e) l’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi dell’art. 8 del D. legisl. 504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici – cioè immobili tutelati ai sensi degli artt. 5 e 6 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. N°490/1999) e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del Comune come A - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
f) l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

2) di stabilire che la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad  abitazione principale è fissata in 104 euro;

3) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 130 euro, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo non sia superiore a 8700 euro;

4) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 258 euro, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e, congiuntamente, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a 10.000 euro;

5) di stabilire che per godere della maggiore agevolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4  i contribuenti interessati dovranno ottenere e conservare un’attestazione I.S.E.E. con scadenza di validità non inferiore al 31/12/2009.

Quanto sopra è stabilito fatte salve le disposizioni di cui all’art.1 del  D.L. 27/5/2008, n°. 93, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 24/7/2008, n. 126.