COMUNE DI PISTOIA

Aliquote I.C.I. per l'anno 2007

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n° 11 del 5/2/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

<omissis>

DELIBERA:

1) di stabilire, per l'anno 2007, con riferimento all’Imposta comunale sugli immobili:

a) l’aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per

le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; alle unità

immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato si applica l’aliquota

del 7 per mille;

b) l’aliquota nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi

aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in

catasto, a condizione che sia classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6,

C/7, che non sia locata, ma utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di

godimento dell’abitazione; si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata.

c) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro

pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un

soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) l’aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro

pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado

in senso ascendente o discendente, o ai parenti in linea collaterale di 2° grado, a condizione

che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini

anagrafici.;

e) l’aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi

volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili - accertate o dichiarate ai sensi

dell’art. 8 del D. legisl. 504/92 - o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse

artistico o architettonico localizzati nei centri storici – cioè immobili tutelati ai sensi degli artt.

5 e 6 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

(D.Lgs. N°490/1999) e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del

Comune come A - ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche

pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti; tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra

quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione

edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità

immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

f) l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

2) di stabilire che la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale è fissata in 104 euro;

3) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 130 euro, qualora l’I.S.E.E. del nucleo

familiare a cui appartiene il soggetto passivo non sia superiore a 8700 euro;

4) di stabilire che la detrazione di cui sopra è elevata a 258 euro, qualora il soggetto passivo sia

disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima

situazione, e, congiuntamente, qualora l’I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a

10.000 euro;

5) di stabilire che per godere della maggiore agevolazione di cui ai precedenti punti 3 e 4 i

contribuenti interessati dovranno ottenere e conservare un’attestazione I.S.E.E. con scadenza

di validità non inferiore al 31/12/2007.