PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

 

DELIBERAZIONE N. 17

In data: 09.03.2009

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

 

CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2009 e integrazione al vigente Regolamento.    

 

   

------------------------OMISSIS----------------------------

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

------------------------OMISSIS----------------------------

 

D E L I B E R A

 

 

1) di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota ICI agevolata del 5,5 per mille, per le abitazioni principali non rientranti nell’esclusione ICI dell’articolo 1 del decreto legge 27/05/2008 n. 93, convertito il legge 24/07/2008, n. 126 (Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, ovvero i soggetti di cui al comma 6 dell’art. 1 della Legge 24/12/2007 n. 244 , Finanziaria 2008);

 

2) Di confermare per l'anno 2009 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, già in vigore nell'anno 2008:

 

a. Aliquota ordinaria = 6,50 per mille

 

b. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili = 7 per mille

 

c. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale = 5 per mille

 

d. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo così come definito al precedente punto 1), è di Euro 103,291 (L. 662/96 art. 3, comma 55, punto 2).

 

e. Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilità riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.

 

f. Per i soggetti passivi d’imposta ultrasettantacinquenni il cui nucleo familiare è composto da una o due persone con reddito pro-capite inferiore o uguale alla pensione minima INPS, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937;

 

3) Di stabilire, l’ aliquota agevolata sulla prima casa a seguito dell’ istallazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, nella misura del 3,80 per mille, da applicarsi con le modalità di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero che costituisce integrazione al vigente Regolamento comunale ICI;