COPIA        

 

 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

 

 

DELIBERAZIONE N. 4

In data: 18.01.2006

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

 

GIUNTA COMUNALE

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2006.         

 

 

             L’anno duemilasei, il giorno diciotto nel mese di gennaio alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

 

 

All'appello risultano:

 

ALAMANNI MASSIMO

     

Presente

BONELLI GIACOMO

     

Presente

MAZZEI ANTENORE

     

Presente

GALLAZZI LUIGI

     

Presente

CIUFFREDA ANTONIO

     

Presente

RASPA DESDEMONE

     

Presente

LARI IANA

     

Presente

           

                                                           Totale presenti   7        Totale assenti    0

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. SOSSIO GIORDANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSIMO ALAMANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

 


N. 4 in data 18.01.2006

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - Approvazione aliquote per l'anno 2006.         

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48, e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

VISTO che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 Agosto 2002, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

 

VISTO:

·        L’articolo 1, comma 155 della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006, da parte degli Enti Locali al 31/03/2006;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 Legge finanziaria 2002, che stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

 

Premesso:

·        Che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 08/08/1996, n. 437, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché  per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

·        Che l'art. 1, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

·        Che l'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

 

Considerato che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) In relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

Visto:

Ø      il vigente Statuto Comunale;

Ø      il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ø      il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Ø      il D. Lgs. 267/2000;

Ø      la Legge n. 266 del 23/12/2005 pubblicata sul supplemento ordinario n. 211 della G.U. n. 302 del 29/12/2005;

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

Con voti favorevoli  7  su  7   presenti e votanti;

D E L I B E R A

 

1) Di confermare per l'anno 2006 le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune già in vigore nell'anno 2005:

 

1. Aliquota ordinaria = 6,50 per mille

 

2. Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei contribuenti = 6 per mille

 

-         Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprietà,  usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

3. Aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato.. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili = 7 per mille

 

4. Aliquota da applicare agli alloggi locati con contratti cosiddetti "convenzionati", ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e stipulati in base ad accordi definiti in sede locale, tra sindacati di categoria e l'Ente, a soggetti che li utilizzano come dimora abituale = 5 per mille

 

-         La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è di Euro 103,291 (L. 662/96 art. 3, comma 55, punto 2).

 

-         Per i soggetti passivi d'imposta che si trovano nelle condizioni di disabilità riconosciuta dalla competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile nella misura di almeno il 74%, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.

 

-         Per i soggetti passivi d’imposta ultrasettantacinquenni il cui nucleo familiare è composto da una o due persone con reddito pro-capite inferiore o uguale alla pensione minima INPS, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è aumentata a Euro 154,937.

 

2) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della detrazione  sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

3) Di riservarsi l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito  dall'art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996, n. 662 e dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

4) Di disporre che la presente  deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

5) Di trasmettere tale deliberazione a cura dell'Ufficio Segreteria alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale  del Ministero delle Finanze - Viale Europa - 00144 Roma.

 

 

 


Letto, approvato e sottoscritto:

 

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to        MASSIMO ALAMANNI                              F.to        DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

 

 

 

 

[X ]   Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

 

[   ]    Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco N.______ prot. N. _________).

 

 

 

Addì 26 gennaio 2006                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to        DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi' 26 gennaio 2006

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                           DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge.

 

Addì                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                      DR. SOSSIO GIORDANO

 

 

 

 

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