PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/03/2011

(omissis)

 DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le aliquote

dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2011, nelle seguenti misure:

a) a norma dell'art. 6 del D. L.vo 30.12.1992 nr. 504, così come modificato dalla legge nr. 662/1996, art. 3 -

comma 53, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

b) avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 8 - comma 3, del D. L.vo nr. 504/1992, modificato dall'art. 3 -

comma 55 della legge 662/1996, l'aliquota dell'I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo, nella misura ridotta del 5,8 per mille; la medesima aliquota è stabilita anche per le unità immobiliari equiparate

ad abitazione principale, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 10 del vigente regolamento per l’applicazione

dell’ICI;

c) avvalendosi della possibilità offerta dalla Legge 431/1998, concedere a favore dei proprietari che cedono in

locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art. 2,

comma 3 della Legge 431/1998, l’aliquota agevolata del 5,5 per mille;

d) avvalendosi, altresì, dell’ulteriore possibilità offerta dalla Legge 431/1998, l’aliquota del 9 per mille per gli

alloggi non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ritenendo

escluse da tale aliquota quelle unità immobiliari che risultano essere utilizzate dal medesimo contribuente o da un

proprio familiare come seconde case o residenze secondarie le quali essendo destinate ad uso diretto, ancorché

saltuario, non possono essere considerate “non locate”.

2. Di confermare, altresì, anche per l’anno 2011 il contenuto della deliberazione C.C. nr. 18 del 28/03/2007 nella

detrazione di imposta fissata a € 165,27 per i soggetti che versano nelle seguenti condizioni di particolare disagio

economico e sociale:

- Reddito complessivo non superiore ai fini IRPEF, con riferimento all'anno 2010 e derivante unicamente da pensione,

di:

7500,00 se trattasi di nucleo familiare composto da un solo componente;

15.000,00 se trattasi di nucleo familiare composto da più componenti.

Nel reddito complessivo di cui sopra, costituito dalla somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, non saranno

computati e quindi non saranno ostativi alla concessione della riduzione:

a) Eventuali redditi esenti da IRPEF;

b) Il reddito derivante dal possesso della sola casa di abitazione, fatta eccezione per gli immobili classificati in categoria

A1, A7, A8 e A9;

c) L'eventuale reddito derivante dal possesso di altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione fino ad un

importo di € 154,94.