PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Comune di Marliana

Provincia di Pistoia – Ufficio Tributi

Via Chiesa, 5 – 51010 MARLIANA – Tel. 0572.66068

Fax 0572.66233 indirizzo e-mail tributi@comune.marliana.pt.it

Orario al Pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2010

Istruzioni per il versamento

Gentile contribuente con la presente siamo a comunicarLe che, anche per quest’anno, il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili non deve essere effettuato alla GET ma direttamente sul conto corrente postale:

n. 49535271

intestato a: COMUNE DI MARLIANA – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA.

Deve pagare l’ICI chi è proprietario di fabbricati (alloggi, case, capannoni, negozi, ecc..) e aree fabbricabili oppure chi gode su un immobile del diritto di usufrutto, superficie, uso, enfiteusi, anche se non residenti nel territorio italiano.

Non devono pagare l’ICI gli inquilini.

Entro il 16/06/2010 si deve versare la prima rata dell’imposta ;

In alternativa alle modalità di versamento appena citate il contribuente può procedere al versamento in unica soluzione dell’imposta dovuta per l’ anno 2010 entro il 16/06/2010 .

Si ricorda che da quest’anno il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

È ammesso il versamento con modella F24

Il limite minimo al di sotto del quale non deve essere versata l’ICI è pari a, complessivamente, € 2,00 annui.

 

ALIQUOTE ADOTTATE PER L'ANNO 2010: ordinaria 5,5 per mille; aree fabbricabili e seconde case 7 per mille.

Valori delle aree fabbricabili per tipologia: B1 = 18,00 Euro al mq; B2 e B3 = 12,00 Euro al mq; D1 e D2 = 24,00 Euro al mq.

Si considerano abitazioni principali anche quelle di seguito specificate :

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: Euro. 104,00

Tale detrazione spetta a coloro che utilizzano una unità immobiliare ad uso abitativo nella quale abbiano fissato la residenza anagrafica, ad ai casi equiparati all’abitazione principale.. La detrazione prevista può essere applicata anche ad una pertinenza (limitatamente ai fabbricati di categoria C/6, C/7 e C/2), che si trovi entro una distanza massima di 100 m dall’abitazione principale nel caso e nella misura in cui l’ammontare della detrazione sia superiore all’imposta dovuta per l’abitazione.

Qualora più comproprietari utilizzino la stessa abitazione come dimora abituale la detrazione dovrà essere ripartita fra questi in parti uguali e non in proporzione alla quota di possesso.

La detrazione per abitazione principale viene elevata fino a concorrenza dell’imposta dovuta nei casi previsti dall’articolo 5 del vigente regolamento comunale in materia di ICI.

Si ricorda che presso l’Ufficio Tributi può essere presa visione del regolamento comunale in materia di ICI e della delibera di approvazione delle aliquote.

AL FINE DI OTTENERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE A CHIARIRE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DL 93/2008 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE DIRETTAMENTE L'UFFICIO

In caso di variazioni del possesso o di variazioni strutturali che abbiano interessato gli immobili di proprietà nel corso dell’anno 2009 il contribuente deve presentare dichiarazione sugli appositi moduli ministeriali disponibili presso l’Ufficio Tributi del comune a partire dal mese di maggio. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono prodotte.

In caso di variazioni di possesso derivati da successioni non è necessario presentare la relativa dichiarazione ai fini ICI al Comune.

ESENZIONI

Per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico siano presenti persone che rientrano nelle disposizioni della L. 104/92, della L. 68/99 per inabilità superiori al 66% e della L. 118/71 e leggi collegate per invalidità superiori al 74% è previsto che la detrazione per abitazione principale sia pari all’imposta dovuta per tale unità immobiliare e per le relative pertinenze.

Le agevolazioni sopra citate si applicano anche a coloro che non superano i limiti di reddito ISEE determinati per ciascun anno di imposta da parte della Giunta Comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Per poter usufruire delle agevolazioni sopra citate è necessario presentare apposita istanza all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno in cui si sono realizzati i presupposti per il beneficio delle suddette agevolazioni.